di Tiziana Zeni
Nella recente ordinanza n. 1179/2022, la Terza sezione civile della Cassazione esamina la tutela del conducente e del terzo trasportato su di un veicolo la cui polizza assicurativa Rc auto è ormai scaduta.
L’azione risarcitoria ex art. 144 cod. ass. promossa dal terzo trasportato era stata ritenuta inammissibile dal giudice d’appello, in quanto il mezzo su cui egli viaggiava ne era sprovvisto e ciò non renderebbe quindi possibile avvalersi del codice delle assicurazioni, con conseguente inammissibilità dell’azione risarcitoria in quanto contraria all’obbligo di Rc auto imposto dall’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni.
Se secondo un’interpretazione letterale del Codice la copertura assicurativa del mezzo sarebbe condizione indispensabile per avviare l’iter risarcitorio, la Cassazione ha invece stabilito che l’inosservanza dell’articolo 122 non incide sulla legittimazione in capo al trasportato all’esercizio dell’azione risarcitoria diretta, ex articoli 144 e 148, poiché operano su due piani diversi.
Secondo la Cassazione, infatti, qualora il legislatore avesse inteso deprivare il danneggiato dalla fruizione dell’azione ex articolo 144, perché’ il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X del Codice delle Assicurazioni expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l’esclusione dalla, per cosi’ dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l’origine dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. Negare tale tutela sarebbe infatti una deminutio di tale entità da richiedere una menzione espressa del legislatore.
Appare chiaro, dunque, che nel bilanciamento degli interessi coinvolti in sinistri stradali, la posizione del danneggiato e la garanzia che questi sia adeguatamente risarcito sono primarie. E che la tutela risarcitoria offerta dal Codice, nelle forme dell’azione diretta secondo gli articoli 144 e 148, non possa essere limitata, in alcun modo, dalla violazione dell’obbligo di assicurazione.
In conclusione, dunque, il danneggiato a bordo di un veicolo non assicurato può quindi agire direttamente nei confronti della compagnia del responsabile civile (ex articolo 144 del Codice delle assicurazioni).