1) SEZIONE FERIALE PENALE – CASSAZIONE – sent. n. 43255 dd. 24.10.2023 (ud. 22.08.2023 )
CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO –
PROCEDIBILITA’ DI UFFICIO e RIFORMA CARTABIA
Il caso
Con sentenza dd. 22.6.2023 il Tribunale di Napoli Nord dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputata in relazione al delitto contestato ai sensi dell’art. 624, 625 comma 1 n.2 cp , per difetto di querela, accertato l’avvenuto decorso del termine ( 31.3.2023) previsto dalla riforma ( art. 85 dlgs 150/22) senza che fosse stata presentata querela da parte della persona offesa, pertanto già a partire da tale data il reato era diventato improcedibile per carenza della condizione di procedibilità.
In giudizio e prima della trattazione il Pubblico, Ministero aveva inoltrato richiesta di modifica dell’imputazione contestando la circostanza aggravante di cui al disposto dell’art. 625 comma 1 n.7 cp .
Il Tribunale di Napoli Nord ritiene che la modifica dell’imputazione da parte del Pubblico Ministero, richiesta inoltrata alla data di celebrazione dell’udienza – in data 22.6.2023 – fosse “sopravvenuta” rispetto alla carenza della condizione di procedibilità imposta dall’art.2 comma 1 lettera b del dlgs 150/2022 (cd riforma Cartabia) che ha modificato il disposto di cui all’art. 624 cp , rendendo il delitto di furto procedibile a querela, salva l’ipotesi in cui vi sia contestazione dell’aggravante ex art. 625 comma 1 n.7 cp ed il reato è procedibile di ufficio ; in fatto, secondo il Tribunale , il Pubblico Ministero avrebbe richiesto la modifica dell’imputazione quando il reato non era più punibile (” reato morto “), non più procedibile
La Procura di Napoli presso il Tribunale di Napoli Nord propone ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostenendo
L’ analisi del caso da parte della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nell’indicata sentenza, affrontando l’esame del caso sottoposto, afferma e condivide il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la previsione della procedibilità a querela, introdotta per alcuni reati dalla cd riforma Cartabia, è previsione a ” natura doppia” – sostanziale e processuale – con evidente incidenza rispetto alla punibilità dell’autore del fatto; conseguentemente ai sensi dell’art.2 comma 4 cp il Giudice deve “accertare l’esistenza anche rispetto ai reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica ( cfr sent. Cass pen. sez V n.22641 dd 21.4.2023) “
Continua la Suprema Corte, in indicata sentenza, riconoscendo nel caso in esame la prevalenza del generale potere- dovere di modifica del capo di imputazione in capo al Pubblico Ministero ” per cui è da ritenersi correttamente effettuata l’intervenuta contestazione supplettiva, prima della declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, della circostanza aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, di cui all’art.625 comma 1 n.7 cp, conseguentemente rendendo il contestato reato procedibile di ufficio “.
Il potere – dovere di modificare l’imputazione va nel senso di riconoscere ed affermare l’esclusiva titolarità dell’azione penale che il nostro ordinamento riconosce al Pubblico Ministero ed è considerato abnorme , secondo l’indicata sentenza di Cassazione, anche alla luce del disposto di cui all’art.517 cpp ” il provvedimento con cui il giudice inibisca all’organo dell’accusa – nel corso del dibattimento – l’esercizio dell’azione penale nell’ambito dei poteri relativi alla modifica dell’imputazione ed alla contestazione di reati concorrenti o di circostanze aggravanti “.
In forza alle garanzie previste dall’art. 519 cpp e dell’interpretazione sul punto espressa dalla Corte Costituzionale ( cfr sentenze n.333/2009 e n.273/2014), deve essere considerato un potere – dovere immanente e non limitabile , esercitabile dal Pubblico Ministero in tutte le fasi del procedimento.
Ne discende che la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, non prevista dal decreto che dispone il giudizio, è consentita anche laddove essa si fondi su elementi già noti nel corso delle indagini preliminari , e non necessita che la contestazione tragga origine da aspetti per la prima volta emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale
La decisione
” In caso di giudizio per il reato di furto aggravato ex art. 625 comma 1 n.2 cp, pur essendo decorso il termine previsto dal D.Lgs 150/2022, art.85 comma 1 senza che la persona offesa abbia presentato querela, nonché, in ipotesi , in difetto di sopravvenienze dibattimentali all’uopo rilevanti , il P.M. di udienza, prima della declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, può modificare l’imputazione, procedendo alla contestazione suppletiva di circostanza aggravante ulteriore che renda in astratto il reato perseguibile di ufficio – nella specie, quella di cui all’art. 625 comma 1 n.7 cod. pen, per essere stato il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio- sul presupposto che il P.M non ha mera facoltà, bensì il potere- dovere di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto- reato correttamente circostanziato, e non ostando, in ipotesi, alla contestazione supplettiva di unica circostanza aggravante l’assenza di sopravvenienze dibattimentali all’uopo rilevanti “
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione per l’ulteriore corso.
2) CASSAZIONE – QUARTA SEZIONE PENALE – sent. n. 3956/2023 DD. 11.7.2023 depositata in data 29.9.2023
Con sentenza dd. 19.10.2022 la Corte di Appello di Potenza ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Matera condannando l’imputato a pena di giustizia per il reato di cui all’art. 590 bis, commi 1 e 8 cp ( Lesioni personali stradali gravi o gravissime )
Il caso
L’imputato alla guida della propria autovettura perdeva il controllo del mezzo invadendo l’opposta corsia di marcia ed andando a collidere con altra autovettura proveniente dal senso di marcia opposto con a bordo due persone, qualificate persone offese .
Conseguentemente veniva contestato di aver causato lesioni gravi a due soggetti ( comma 8 art. 590 bis cp) per colpa consistita nella violazione delle norme sulla circolazione stradale per specifica violazione degli artt. 140 , 141 c.2 , 143 c.4 CdS, per avere tenuto una condotta di guida tale da costituire pericolo per la circolazione , per non aver conservato il controllo del mezzo e per avere invaso l’opposta corsia di marcia
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza proponeva ricorso per Cassazione l’imputato articolando diversi motivi di doglianza
L’analisi del caso da parte della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha considerato fondato, con rilievo di carattere assorbente rispetto ad ogni altra deduzione difensiva, il primo motivo del ricorso formulato per inosservanza o erronea applicazione della legge penale alla luce del testo contenuto nel dlgs 150/2022 in vigore dal 30.12.2022
Nel primo motivo di ricorso accolto dalla Suprema Corte si lamentava l’inosservanza delle norme processuali con riferimento :
– all’art. 2 , comma 1 lettera c) : all’articolo 590-bis, dopo l’ottavo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.» ed art. 85 n.2 del dlvo 150/22 ( riforma Cartabia);
– alla violazione degli art. 590 bis cp ( Lesioni personali stradali gravi o gravissime ), artt. 129 e 529 cpp ( sentenza di non doversi procedere ) in relazione alla sopravvenuta procedibilità a querela del reato contestato all’imputato e alla conseguente declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela delle due persone qualificate come persone offese
In accoglimento del motivo anzi esposto la Corte di Cassazione rileva che il reato di cui all’art.590 bis, comma 1 cod. pen. ( Lesioni personali stradali gravi o gravissime ) è diventato procedibile a querela di parte per effetto delle modifiche introdotte dalla c.d riforma Cartabia ed un tanto, anche in previsione del comma 8 del citato articolo, ove si contempla l’ipotesi in cui le lesioni personali stradali grave o gravissime siano cagionate a più persone; rileva la Corte, come nel caso di specie, l’aver causato lesioni gravi o gravissime rispetto a più persone, non configuri una circostanza aggravante, ma ipotesi di concorso formale di reati (cfr sez. 4 n. 20340 dd 7.3.2017 ).
Invero, nella fattispecie in esame, l’ unificazione dei reati riguarda l’ aggravamento sotto il profilo della previsione della pena (quoad poenam), mentre i singoli reati conservano autonomia ad ogni altro fine e devono essere considerati singolarmente ai fini del regime di procedibilità a querela.
Dalla sentenza impugnata si apprende che non vi è stata proposizione di querela e che le due parti offese non si sono costituite parti civili ; inoltre non è pervenuta la querela delle due persone offese nel termine previsto dall’art. 85 del dlgs 150/2022 ( 31.3.2023) .
Ne consegue, per quanto sopra rilevato che , nel caso in esame, difetta la proposizione di querela ed in applicazione delle modifiche introdotte dalla riforma citata : manca la condizione di procedibilità richiesta per il reato contestato in capo di imputazione
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione non può essere proseguita per difetto di querela