“L’appaltatore è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità”.Questo il principio espresso nell’ordinanza n. 17819/21, depositata il 22 giugno, dalla II sezione civile della Corte di Cassazione.
Con il provvedimento in commento, la Suprema Corte ha precisato che nell’obbligazione principale dell’appaltatore è compresa, dal punto di vista contenutistico, ogni attività finalizzata a raggiungere lo scopo del contratto. In questa generale dimensione, elemento essenziale di tale obbligazione diviene la funzione di responsabilità dovendo, in ogni caso, l’esecuzione dell’opera essere giuridicamente ascritta all’appaltatore nella fase organizzativa, che non può, però, prescindere dall’esercizio di una posizione di controllo e di direzione sull’attività dell’apparato imprenditoriale.
Poiché la prestazione dell’appaltatore si risolve nell’adempimento di un’obbligazione di risultato, egli è tenuto ad assolvere ai propri obblighi osservando i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, rispondendo per le imperfezioni o i vizi dell’opera, di cui deve garantire l’assenza.
In particolare, il rispetto di tali regole prescinde da una specifica previsione del contratto e deriva direttamente dal canone della diligenza, al quale l’appaltatore deve adeguarsi alla stregua della natura dell’attività esercitata. La qualità di imprenditore dell’appaltatore e l’elevato tasso tecnico della prestazione alla quale è obbligato gli impongono di adottare una particolare perizia in fase esecutiva. Ne deriva che l’esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l’osservanza della perizia che inerisce a ciascun campo di attività, ma anche che l’opera stessa, nella progettazione ed esecuzione, deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto, con la conseguenza che l’appaltatore ha l’obbligo di consegnare l’opera conforme a quanto pattuito e, in ogni caso, eseguita a regola d’arte. All’appaltatore competono le scelte delle tecniche realizzative, anche in ragione delle proprie opzioni gestionali e produttive.
Può, peraltro, accadere che le regole dell’arte siano in contrasto con le specifiche previsioni contrattuali; tale potenziale conflitto impone all’appaltatore di segnalare al committente l’attività che il rispetto delle suddette regole imporrebbe, rispetto alla diversa pattuizione contrattuale vigente. All’esito di tale segnalazione, il committente potrebbe acconsentire ai correttivi suggeriti dall’assuntore dell’appalto, oppure insistere nel pretendere l’adeguamento alle prescrizioni negoziali. In ogni caso, la responsabilità dell’appaltatore è esclusa solo ove abbia assolto al compito di informare circa l’emergenza di siffatta contrapposizione.
Da ciò consegue che, laddove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l’appaltatore risponde dei vizi dell’opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientrano nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l’appaltatore a proprio mero “nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.