In tema di obbligazioni pecuniarie, quando le parti concordano un termine per il pagamento di una determinata somma di denaro, occorre prestare attenzione al momento esatto in cui il pagamento viene eseguita.
Può accadere infatti che il debitore effettui il versamento a mezzo bonifico in una data antecedente (o il giorno stesso) la scadenza del termine pattuito; e può accadere che il creditore riceva le somme bonificate dopo la scadenza del termine concordato. La questione, apparentemente di scarso interesse, può produrre effetti rilevanti – e spiacevoli – per il debitore qualora le parti abbiano previsto l’applicazione di una penale (magari di importo elevato) per ogni giorno di ritardo nel pagamento.
Proprio un caso del genere è stato affrontato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26901 del 20 settembre 2023 che è stato risolto con il seguente principio: l’obbligazione di pagamento di una somma di denaro si considera adempiuta nel luogo e nel tempo indicati negli artt. 1182 e 1193 cod. civ., cioè nel momento in cui il creditore riceve la somma. La buona fede del debitore infatti non rileva ai fini della valutazione dell’esattezza dell’adempimento; ciò che conta è solo il fatto oggettivo della materiale disponibilità da parte del creditore della somma dovuta.
Il debitore quindi deve prestare particolare attenzione quando dispone un pagamento attraverso il sistema bancario; se non opta per l’accredito immediato delle somme (c.d. “bonifico istantaneo”) deve attivarsi per tempo e considerare i tempi di esecuzione della disposizione di pagamento che inoltra alla banca.