Secondo la Corte di Cassazione l’invio del solo frontespizio della dichiarazione dei redditi non può considerarsi omessa

La presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, regolarmente accettato dal sistema informatico con tanto di ricevuta di protocollo, è equiparata alla dichiarazione “in bianco” e, conseguentemente, non si è in ipotesi di omessa dichiarazione. 

Nella fattispecie in esame l’AdE aveva notificato un avviso di accertamento ai sensi dell’art. 41 DPR 600/73, ossia d’ufficio, partendo dal presupposto che il contribuente non avesse presentato la dichiarazione. 

Il contribuente in sede di ricorso osservava e documentava di aver fornito la prova della presentazione della dichiarazione, dimettendo la comunicazione di avvenuta ricezione della dichiarazione telematica anche se l’invio riguardasse il frontespizio del modello Unico e, quindi, al più poteva essere considerata incompleta. Sulla scorta di ciò, contestava l’intervenuta decadenza dal potere accertativo. Secondo l’Ufficio, invece, si trattava di dichiarazione nulla e, come tale, legittimante l’accertamento ai sensi del citato articolo. Le Corti di primo e di secondo grado hanno accolto la tesi del contribuente. 

L’AdE si è, quindi, rivolta al Giudice di legittimità sostenendo che il contribuente avesse solo formalmente adempiuto e, in ogni caso, l’invio del solo frontespizio avrebbe comportato l’ipotesi di inesistenza della dichiarazione e, come tale, inidonea a soddisfare la sua funzione. 

Il Massimo Giudice è pervenuto alla conclusione rigettando il ricorso dell’AF ed affermando che non può considerarsi “omessa” la dichiarazione dei redditi che, riportando i soli dati necessari alla individuazione del contribuente, risulti priva di ogni indicazione circa gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile, poiché tale giudizio deve essere riservato “solo alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1879 del 28.1.2021, rv. 660302-01), dal momento che lo stesso art. 1 del DPR n. 600 del 1973 consente di reputare esistente la dichiarazione pur se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito, laddove contempla che i redditi non indicati si considerano non dichiarati: tale evenienza ben può verificarsi non solo relativamente all’omessa indicazione solo di alcuni redditi, ma anche in relazione a tutti i redditi percepiti dal soggetto.

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