Il 9 ottobre scorso è stata pubblicata sulla G.U. la legge 9 ottobre 2023, n. 137 che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105.
La nuova normativa interviene anche sul Decreto Legislativo n. 231/01 ampliando il novero dei reati-presupposto con l’introduzione dei delitti di:
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.)
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512bis c.p.).
Nel dettaglio il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) ed il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.) vanno ad aggiungersi ai c.d. reati contro il patrimonio della PA di cui all’art. 24 del d.lgs. 231/2001.
Le norme citate puniscono punisce chiunque, con violenza o minaccia, con doni, promesse o collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti nonché chi, con le medesime modalità turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
La commissione di uno dei delitto in esame, a vantaggio o nell’interesse dell’Ente, comporterà l’irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, nonché l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 lett. c), d) e e), segnatamente il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter.
L’ipotesi delittuosa in parola è stata inserita all’art. 25 octies.1 del d.lgs. 231/01 concernente i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
La norma in esame offre un interessante collegamento con il tema dell’antiriciclaggio in quanto si rivolge al soggetto che, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o per agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, si spoglia fittiziamente della titolarità di denaro, beni o altre utilità, attribuendola a terzi.
Sul piano punitivo è prevista la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, nonché l’applicazione di tutte le misure interdittive di cui all’art. 9, comma 2, quali l‘interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le novità sopra riportate impongono un rapido intervento di aggiornamento del modello di organizzazione e gestione, quantomeno per tutti gli enti intrattengono rapporti economici con la pubblica amministrazione.