Come è noto con la c.d. riforma Cartabia è stato integralmente riformato anche il procedimento relativo alle separazioni, con l’introduzione del c.d. rito unico in materia di persone minorenni e famiglie.
Il nuovo art. 473-bis c.p.c, infatti, prevede che detto rito sia applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni ed alle famiglie attributi alla competenza del Giudice Ordinario, del Giudice Tutelare e del Tribunale per i Minorenni, salvi quelli espressamente esclusi dalla norma stessa.
Esso, pertanto, si applica anche ai procedimenti di separazione giudiziale.
Il procedimento si introduce con ricorso ed entro tre giorni dal deposito il Tribunale deve fissare l’udienza di comparizione, che dovrà tenersi oltre 90 giorni dalla data di iscrizione a ruolo.
Il ricorso introduttivo – ai sensi del riformato art. 473-bis.12 – dovrà contenere, oltre alle consuete generalità di ricorrente e convenuto, l’indicazione rispetto a “figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono” e, inoltre, “la determinazione dell’oggetto della domanda”, “la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni” e “l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione”.
Insieme al ricorso dovranno essere prodotti, in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, “le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni”, “la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali”, “gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.
Inoltre, nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Con l’ordinanza di fissazione della prima udienza verrà assegnato al ricorrente un termine perentorio per la notifica del ricorso e del provvedimento stesso; fra la data della notifica e l’udienza dovranno trascorrere almeno 60 giorni liberi.
La costituzione del resistente dovrà avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata, mediante il deposito di una comparsa di risposta che, ai sensi dell’art. 473-bis.16, dovrà contenere gli elementi previsti dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma; anche il convenuto, quindi, è onerato di esporre compiutamente tutte le allegazioni in fatto e diritto a fondamento delle proprie domande, formulare le proprie istanze istruttorie e produrre la medesima documentazione sopra indicata.
Almeno venti giorni prima dell’udienza, inoltre, il ricorrente – ai sensi dell’art. 473-bis.17 – potrà depositare una memoria con la quale prende posizione chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti.
Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico (e non le avesse già formulate l’attore), nello stesso termine l’attore deve depositare la documentazione prevista nell’articolo 473-bis.12, terzo comma.
Entro dieci giorni prima dell’udienza, il convenuto potrà depositare un’ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall’attore con la memoria di cui al primo comma, indicare ulteriori mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
Infine, entro cinque giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.
Come può vedersi, il nuovo rito è improntato a una forte accelerazione delle attività difensive che dovranno articolarsi prima dell’udienza di comparizione, di modo che l’intero thema decidendum e l’intero thema probandum siano pienamente formati prima ancora che le parti compaiano in udienza.
Pertanto, entrambi i difensori dovranno giocare tutte le proprie carte processuali immediatamente, senza possibilità di conservarle per un momento successivo alla prima udienza.
Ciò comporta un totale stravolgimento dell’andamento processuale ante-riforma, caratterizzato – come è ben noto – da un processo bifasico, che si apriva con una fase presidenziale durante la quale non maturavano preclusioni e decadenze e che, quindi, poteva venire utilizzata strategicamente come momento per “tastare” le difese avversarie e che era diretta quasi esclusivamente all’emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Accadeva sovente, infatti, nel precedente regime processuale, che, soprattutto nel ricorso introduttivo, il difensore non articolasse compiutamente (o non esponesse affatto) le deduzioni relative alle domande che non sarebbero state oggetto dei provvedimenti temporanei e urgenti presidenziali; il riferimento va, in particolare, alla domanda di addebito.
Ciò permetteva di affrontare l’udienza presidenziale con una certa apertura al dialogo, nell’ottica di un auspicabile definizione della vertenza, evitando di introdurre gli argomenti difensivi più spiacevoli e controversi nella prima fase del procedimento.
Con l’introduzione del nuovo rito e la conseguente completa e immediata disclosure che esso impone, vi è il rischio che le parti – lette le (soventi spiacevoli) allegazioni avversarie – siano meno inclini a una composizione della lite e al raggiungimento di conclusioni congiunte.
Una seconda conseguenza problematica dettata dalle scadenze processuali imposte dal nuovo rito sono i tempi estremamente ristretti a disposizione del convenuto per reperire la documentazione che il difensore dovrà produrre con la comparsa di costituzione.
Il resistente, infatti, disporrà di meno di sessanta giorni per procurarsi le dichiarazioni dei redditi, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; nel caso non fosse stato così diligente da conservarne copia negli anni pregressi, dovrà tempestivamente richiederle agli istituti di credito e ai professionisti che le conservano.
In un tempo ancora minore, poi, il suo difensore dovrà studiarle e trarre le opportune conseguenze per le difese che dovrà redigere.
In ultimo, l’obbligo di produrre gli estratti conto degli ultimi tre anni pone un tema piuttosto delicato in ordine al diritto alla riservatezza: appare lecito chiedersi se sia veramente necessario e opportuno che tutte le transazioni economiche che potrebbero emergere dalla lettura di tali documenti siano rese disponibili al futuro ex-coniuge e che conseguenze ciò possa avere sul tentativo di conciliazione che il Giudice, ai sensi dell’art. 473-bis.21, dovrà effettuare alla prima udienza.