La Corte di Cassazione è recentemente ritornata sull’annoso tema dell’assegno divorzile, esplicitando quali siano i presupposti per il suo riconoscimento, in chiave compensativo-perequativa.
Con tale concetto si intende che l’assegno divorzile dovrà riequilibrare i sacrifici svolti da un coniuge in favore della famiglia, che abbiano permesso all’altro coniuge di compiere un maggior investimento nell’attività lavorativa e, quindi, della formazione della sua capacità reddituale e, più in generale, del patrimonio familiare.
Come espresso in una precedente sentenza delle Sezioni Unite, infatti, “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (SU, n. 18287/18).
Nel determinare se sussistano tali presupposti, il Giudice dovrà valutare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni);
b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass., n. 22738/21). Nella specie, il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia statuito sull’assegno divorzile senza accertare se l’ex moglie avesse apportato un contributo alla formazione del patrimonio dell’ex marito e se la scelta di non svolgere attività lavorativa fosse stata o meno concordata e avesse causato il sacrificio di aspettative professionali e lavorative.