La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano con sentenza n. 2969 dello scorso 24.08 si è pronunciata in tema di presunzione di distribuzione di utili extrabilancio ed onere della prova alla luce del recente intervento normativo contenuto nella L. 130/2022 e segnatamente nell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92.
Il Collegio Meneghino ha censurato l’operato dell’Agenzia delle Entrate evidenziando, sulla scorta delle argomentazioni difensive svolte dal contribuente, come nell’atto impositivo non fosse provata l’attribuzione del maggior utile societario della società ai propri soci, salvo esservi un semplice richiamo alla nota presunzione coniata dalla giurisprudenza.
Mancava, secondo il Giudice, atto o documento in grado di dimostrare l’assunto della PA e ciò in violazione del principio in tema di onere della prova così come previsto dall’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92 introdotto con la L. 130/2022.