in collaborazione con Francesco Traverso
L’articolo 3 comma 9 del D.L. 198/2022, convertito in legge (L. N. 14/2023) ha modificato in senso estensivo l’articolo 6 del Decreto Liquidità (D. L.23/2020). Ne consegue che alle perdite emerse anche nel corso dell’esercizio alla data del 31 dicembre 2022, al pari di quelle generatesi negli esercizi 2020 e 2021, non si applicano le disposizioni relative agli obblighi di riduzione del capitale sociale di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis/ter del codice civile e che, per lo stesso periodo, non operano le relative cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.
In particolare, in caso di perdite che comportino la diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, ma sarà il quinto esercizio successivo (ergo l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2027 dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite effettivamente accertate, ove permanenti e non coperte nel frattempo).
Invece, in caso di perdite che comportino la diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve essere convocata immediatamente e senza indugio dagli amministratori e – in alternativa alla immediata riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore al detto minimo – potrà delibere di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio 2027.
Nella nozione di perdite rilevanti ai fini dell’applicazione della norma richiamata devono ritenersi incluse tutte le perdite rilevate in bilancio, comprese quelle portate a nuovo da esercizi precedenti, al netto di eventuali riserve in grado di assorbirle.
Sull’organo di amministrazione permane, comunque, l’obbligo di illustrare le ragioni che hanno determinato la perdita e gli opportuni provvedimenti di “sterilizzazione” proposti, assicurandosi che sia concretamente possibile riassorbire le perdite sterilizzate nei cinque esercizi successivi, mentre all’organo di controllo spetta il compito di vigilare sull’esistenza di concrete prospettive per la copertura delle perdite tramite le strategie pianificate dall’organo di amministrazione.
Rileviamo infine, come corollario di natura operativa di evidente rilevanza pratica, che la disposizione in commento consente di procedere ad aumenti di capitale senza operare previamente sulle perdite, proprio in virtù della sospensione degli obblighi di legge al riguardo.