di Karin Ambach
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza di data 15 febbraio 2022, n. 317si è occupata di recente della questione.
Va premesso che con l. n. 220/2012, la c.d. riforma del Condominio, è stato introdotto l’art. 1112-ter intitolato «Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni».
Nella specie, il proprietario dell’immobile a piano terra installa due telecamere a custodia e vigilanza dell’accesso. Gli altri condomini ritengono l’impianto illegittimo, poiché installato senza alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea.
In primo grado, il Tribunale di Catania rigetta la domanda del condomino, che non si arrende e propone appello, basato principalmente su due motivi: mancata violazione del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e errata applicazione dell’art. 1122-ter del codice civile.
L’appellante richiama l’art. 5 del Codice della Privacy per sostenere che «è possibile riprendere le immagini dei pianerottoli e delle scale, in quanto dette parti comuni non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti e che non costituiscono reato le video riprese di un pianerottolo e l’ingresso di un garage condominiale». Ne deve seguire che, le telecamere installate non violano la privacy del vicinato e sono del tutto legittime. Inoltre, la sentenza di primo grado ha mal interpretato l’art. 1122-ter c.c. che prevede che «le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136». La norma non può essere applicata al caso che qui interessa, dato che le telecamere non riprendono “parti comuni dell’edificio” ma solamente la proprietà del singolo condomino, con uso delle telecamere esclusivamente personale.
La Corte d’Appello di Catania accoglie l’appello, confermando che l’art. 1122-ter c.c., non trova applicazione in caso di telecamere installate a tutela di un bene di un singolo condomino.
Inoltre, secondo la Corte, non è ravvisabile alcuna lesione della Privacy degli altri condomini, poiché le riprese non sono state utilizzate per scopi diversi dalla protezione e sicurezza dei locali a piano terra.
In tema di videosorveglianza e tutela della privacy in ambito condominiale, essendo necessario tutelare l’incolumità fisica personale e famigliare, trova applicazione il criterio della proporzionalità tra la sicurezza e la privacy, trovando un giusto bilanciamento tra le due posizioni. Nel caso in esame, a parere della Corte, l’impianto appare del tutto legittimo in quanto le telecamere, pur riprendendo un vialetto condominiale, non riprendono l’interno della proprietà di altri condòmini per cui non sarebbe in grado di violare la privacy degli altri comproprietari.
In definitiva, gli impianti sono legittimi a due condizioni: devono essere posizionati in maniera da riprendere esclusivamente la proprietà privata evitando che vengano sorvegliati spazi condominiali e i dati acquisiti non devono essere ceduti a terzi.