Suprema Corte di Cassazione , sez IV penale, sentenza 16 luglio 2021 n. 27476
L’onere motivazionale rafforzato spetta al Giudice solo quando dispone la revoca della patente di guida , mentre in caso di sospensione dell’abilitazione alla guida, il Giudice può operare un generico richiamo alle” circostanze di fatto “e/o ” alla gravità della condotta”
Il caso: in primo grado – avanti al GUP del Tribunale di Trento – in sede di patteggiamento per il reato di omicidio stradale ( art. 589 -bis cp ), è stata applicata la pena concordata di mesi sei di reclusione, pena sospesa – con sospensione della patente di guida per anni due.
Il ricorso avanti alla Suprema Corte : con la decisione in sentenza Sezione Unite 17 luglio 2020 n.21369, in applicazione della previsione dell’art. 448, comma 2 bis cpp, è stato dichiarato ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie .
Conseguentemente, nel caso che occupa, in doglianza avanti la Suprema Corte , il ricorrente esponeva la carenza di adeguata motivazione della mancata applicazione del minimo della sospensione della patente di guida, senza specifica indicazione del calcolo effettuato per la riduzione fino ad un terzo
La decisione: il ricorso è stato respinto ritenendo corretta, da parte del Giudice di primo grado, l’applicazione dell’art 222 CdS, siccome riformulato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.88/2019
Ed invero, in precedenza alla citata pronuncia costituzionale , in caso di condanna per omicidio stradale o per lesioni stradali gravi o gravissime, l’art. 222 CdS prevedeva la tassativa applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente
Sul punto è intervenuta la Consulta con dichiarazione di l’illegittimità per la parte in cui non era previsto , in caso di condanna per i reati di omicidio stradale e per le lesioni stradali gravi o gravissime, che il Giudice potesse disporre , nel caso in cui non vi fosse contestazione delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589 – bis e 590 bis cp commi 2 e 3 cp., in alternativa alla revoca della patente di guida – la misura meno afflittiva della sospensione del titolo di abilitazione alla guida.
Con tale previsione l’incoerente automatismo indifferenziato della risposta sanzionatoria amministrativa ( revoca della patente) viene riportato e rapportato al principio della gradualità della sanzione penale, in relazione alle diverse ipotesi contemplate dalla disposizione normativa di riferimento di cui all’art. 222 CdS , in modo tale che la misura maggiormente afflittiva venga prevista nelle ipotesi aggravate ( comma 2 e 3), mantenendo nelle altre previsioni, la valutazione individualizzante del Giudice effettuata secondo il principio di proporzionalità ed uguaglianza
Nel caso in esame la Suprema Corte con la sentenza in commento, ha considerato esente da censure l’operato del Giudice del patteggiamento, il quale ha applicato per la sanzione penale i parametri di cui all’art.133 cp , assolvendo all’obbligo di motivazione richiesto, che viene considerata sufficiente motivazione anche per l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione del titolo abilitativo alla guida, ove la misura di anni due di sospensione del titolo di guida, rispetto al massimo consentito di quattro anni, indica una sanzione accessoria prevista nella misura di anni tre diminuita fino ad un terzo , senza che vi sia necessità di indicazione e motivazione esplicita del computo preciso.
Nella sentenza di cui si tratta la giurisprudenza di legittimità reputa che sia doveroso motivare puntualmente – in assenza delle circostanze aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti – la scelta della sanzione più afflittiva della revoca della patente di guida; mentre è sufficiente il richiamo alle ” circostanze del fatto” e/o “alla gravità della condotta “, nel caso in cui venga applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.