Nuovi reati-presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti: false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare 

Il d. lgs. 2 marzo 2023, n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”, entrato in vigore il 22 marzo 2023, apporta con l’art. 55 nuove modifiche al d. lgs. 231/2001.

La disposizione prevede, infatti, l’introduzione, all’art. 25-ter, c. 1, della lettera s-ter) e, con essa, la punibilità dell’ente per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019. La sanzione pecuniaria prevista è compresa tra le centocinquanta e le trecento quote.

La nuova fattispecie di reato prevista all’art. 54 del Decreto, punisce il fatto di chi, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, cui segue, in caso di condanna a una pena non inferiore a mesi otto di reclusione, l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’art. 32-bis c.p.


Al fine di meglio comprendere la portata dell’intervento normativo in questione, è opportuno precisarne l’ambito applicativo, tenendo in considerazione che il Decreto si applica alle sole operazioni transfrontaliere e internazionali.

Laddove per “operazione transfrontaliera”, ai sensi dell’art. 1, c. 1, let. f), si intende una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all’Unione europea; mentre per “operazione internazionale”, ai sensi dell’art. 1, c. 1, let. g), deve intendersi una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all’Unione europea.

Tralasciando i casi di esclusione menzionati all’art. 2, c. 2, il Decreto trova applicazione con riferimento alle seguenti operazioni, siano esse transfrontaliere o internazionali:

i) alle operazioni transfrontaliere riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l’amministrazione centrale
o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell’Unione europea;
ii) alle operazioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell’Unione europea la sede sociale né l’amministrazione centrale né il centro di attività principale, se l’applicazione della disciplina di recepimento delle direttive sopra menzionate è parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall’operazione;
iii) alle operazioni transfrontaliere che non rientrano nei casi di cui ai punti i) e ii) e alle operazioni internazionali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25, c. 3, l. 218/1995, ovvero che «le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati».
iv) alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, in quanto compatibile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25, c. 3, l. 218/1995.

Il comma terzo della disposizione stabilisce, infine, che il Decreto trova applicazione, in quanto compatibile, alle operazioni transfrontaliere o internazionali riguardanti società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d’impresa.

Venendo all’art. 29, e alle condizioni per il rilascio del certificato preliminare, esso stabilisce che su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

A tal fine, alla richiesta devono essere allegati:

i) il progetto di fusione transfrontaliera;
ii) la delibera dell’assemblea di approvazione del progetto;
iii) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;
iv) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute;
v) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata;
vi) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall’art. 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali;
vii) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell’art. 19, c. 21, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dal punto vi) non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta;
viii) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui al punto vi);
ix) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Si consideri, inoltre, che ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica:

i) l’avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;
ii) il decorso del termine per l’opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l’attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell’art. 2445, c. 4, c.c.;
iii) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall’art. 19, c. 1, let. e) 2;
x) che sia stata resa la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata; 
iv) quando l’assemblea ha subordinato, ai sensi dell’art. 24, c. 4, l’efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all’approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate; 
v) l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 30, ove applicabile, concernente il certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici; 
vi) l’assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all’attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente; 
vii) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l’elusione di una norma imperativa del diritto dell’Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana. 

In presenza delle condizioni sopra menzionate, il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Il certificato preliminare così rilasciato è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell’organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS ovvero il sistema di interconnessione dei registri delle imprese. 

1 Quando dalla fusione risulta una società regolata dalla legge di un altro Stato, il progetto deve altresì indicare se la società italiana ha ricevuto, nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto, benefici pubblici o benefici pubblici localizzati precisandone, in caso positivo, l’entità e i soggetti che li hanno erogati. Sono inoltre indicati i procedimenti di revoca o decadenza dai benefici avviati, o i provvedimenti di revoca o decadenza adottati entro la data di cui al primo periodo e le somme da restituire, comprendenti le garanzie escusse e le sanzioni. In caso di fusione internazionale, i benefici pubblici localizzati indicati nel progetto sono quelli ricevuti nei dieci anni anteriori alla sua pubblicazione. L’indicazione di cui al primo periodo è inserita anche se negativa. 

2 Si tratta, in particolare, quando ne ricorrono i presupposti, delle informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione e le alternative possibili.  

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