No a regime forfettario se si è unico o principale fornitore della società partecipata

[vc_row css=”.vc_custom_1570609818285{padding-right: 7% !important;padding-left: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 398/2019 di ieri, ha chiarito che l’imprenditore individuale o il professionista, che siano l’unico o il principale fornitore di una società partecipata dai medesimi, possono conseguire il controllo di fatto, con la conseguente inapplicabilità del regime forfettario.

L’interpello riguardava un ingegnere, esercente una attività compresa nel codice Ateco 71.12.10 che, al contempo, deteneva una partecipazione pari al 40% in una società di ingegneria esercente attività riconducibile al medesimo codice Ateco. Il restante 60% era posseduto da un soggetto non legato all’istante.

Secondo l’Agenzia l’istante non può sfruttare la flat tax in quanto essendo il principale fornitore della società ne esercitava di fatto il controllo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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