Con la pronuncia n. 28924/2022, depositata in data 5.10.2022, la Corte Suprema di Cassazione è intervenuta a proposito dell’onere della prova incombente sulla parte che chiede di essere risarcita dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale, confermando la tesi dei giudici di merito, secondo cui ai tempi dello smartphone si debba pretendere dalla parte danneggiata qualcosa di più della sola prova per testimoni.
Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte il proprietario e conducente del veicolo danneggiato aveva agito in giudizio per ottenere il ristoro dei danni patiti in un incidente stradale, offrendo a riprova della sua dinamica e della responsabilità (esclusiva) altrui la testimonianza di alcune persone, senza produrre un qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro, della posizione delle due autovetture e dei danni riportati dall’automobile. Tuttavia, «ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli dopo il sinistro, degli stessi autoveicoli e dei danni subiti. Nemmeno i meccanici e i carrozzieri, che usano fare foto agli autoveicoli quando sono coinvolti in incidenti stradali, prima di ripararli, risulta che abbiano fornito all’attrice rilievi fotografici, o comunque, questa, pur avendoli, non li ha prodotti in giudizio» (Cass. civile, sez. III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924).
Invero, per ricostruire l’esatta dinamica di un sinistro stradale (non banale) le prove testimoniali si rivelano spesso inidonee o comunque insufficienti a porre il giudice nella posizione di valutare autonomamente se il fatto si sia effettivamente verificato, in che modo si sia verificato e di chi sia la colpa. Ma oggi, “stante l’attuale tecnologia a disposizione delle parti in ogni momento, il tempo delle cause risarcitorie per sinistri stradali fatte solo con testimonianze è finito. Ben più adeguato deve essere l’impegno delle parti attrici nell’adempiere all’onere della prova”, sicché va preteso da chi agisce per il risarcimento dei danni che si procuri e offra al giudice adeguata documentazione fotografica.