In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo (emesso per l’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale), in relazione alla consegna verso Stati, le cui condizioni carcerarie sono – sulla base di elementi oggettivi attendibili, precisi e opportunatamente aggiornati – affette da gravi carenze sistemiche o generalizzate, è configurabile il motivo di rifiuto della consegna previsto dall’art. 18 lett. h) l. n. 69/2005, qualora venga accertata la sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano e degradante in ordine al regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 32363/2021, tale accertamento va svolto secondo l’insegnamento dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 5 aprile 2021, C404/15 e C659/15), attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l’interessato.
Il “serio pericolo” di tali trattamenti deve emergere dalle informazioni “individualizzate” e specifiche fornite dallo Stato richiedente circa il trattamento penale cui concretamente il soggetto sarà sottoposto.
Nel caso di specie, dunque, i Giudici di legittimità hanno cassato la decisione della Corte d’Appello che aveva disposto la consegna del cittadino rumeno alle autorità del suo Paese senza aver richiesto informazioni individualizzate relative al trattamento ed alle specifiche condizioni di detenzione a cui il medesimo sarebbe stato sottoposto.