di Paolo Corti
Due le novità da segnalarsi in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
La prima riguarda l’introduzione del D. Lgs. 184/2021, entrato in vigore il 14 dicembre, attuativo della Direttiva 2019/713 (lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti).
L’articolo 3 del citato decreto ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25-octies.1 rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” il quale stabilisce le sanzioni nei confronti dell’ente per i delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Il rimando è agli artt. 493-ter, recante “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito”, come modificato nella rubrica nel testo dal D. Lgs. 184/2021, e 493-quater, “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”, introdotto dallo stesso decreto.
Le sanzioni previste per l’ente sono sia pecuniarie che interdittive. Le pecuniarie variano da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493-ter e fino a 500 quote per i delitti di cui all’art. 493-quater.
Le sanzioni interdittive applicabili sono quelle indicate nell’art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001, che di seguito si elencano:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Il D. Lgs. 184/2021 è anche intervenuto modificando il testo del delitto di “Frode informatica”, di cui all’art. 640-ter (reato presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001), introducendo una nuova circostanza aggravante nel caso in cui dalla alterazione del sistema informatico derivi un trasferimento “di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.
La seconda novità riguarda l’introduzione del D. Lgs. 195/2021 – attuativo della Direttiva UE 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La norma, in vigore dal 15 dicembre 2021, interviene sulle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, di cui agli articoli 648 c.p., 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p. (già tutte fattispecie incluse nel catalogo dei reati presupposto all’art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001).
La novella amplia l’ambito di applicazione dei suddetti delitti ai proventi indistintamente derivanti da qualsiasi tipologia di reato, includendo quindi anche i beni o le altre utilità conseguenti alla commissione di contravvenzioni (e non più esclusivamente da “delitti” dolosi o colposi).