Cassazione penale , Sez IV , ord. 24.1.2023
Cassazione penale , Sez.V , sent. 31.1.2023 n.3990
La Suprema Corte nelle due indicate decisioni ha affrontato il tema dell’applicabilità dell’art. 573 c.1 bis cpp introdotta dal dlgs 10.10.2022 n.150 con riguardo alle impugnazioni presentate avverso i provvedimenti emessi prima del 20.12.2022
La disposizione prevede che , nel caso in cui l’impugnazione sia presentata ai soli effetti civili , il giudice di Appello o La Corte di Cassazione – in caso di ammissibilità dell’impugnazione – rinviino per trattazione al giudice o alla sezione civile competente, con il compito di decidere sulla base delle prove raccolte nel processo penale e di quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile avanti a sé.
La problematica attiene all’immediata applicabilità delle nuova disciplina rispetto ai procedimenti in corso e si discute se , per poter applicare il disposto dell’indicato articolo, occorre aver riguardo :
a) al momento dell’emissione del provvedimento impugnato ; b) al momento della presentazione dell’impugnazione ;c) al momento della celebrazione del giudizio di impugnazione.
ll contrasto giurisprudenziale
Nell’indicate pronunce :
– la Quarta Sezione , ritenuta applicabile al giudizio in corso la disciplina novellata, dopo verifica dell’ammissibilità del ricorso, ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione perché valuti l’assegnazione del procedimento alle Sezioni Civili della Corte ;
– la Quinta Sezione , diversamente operando , ha escluso che la nuova disciplina possa applicarsi ai giudizi di impugnazione relativi a sentenze depositate prima dell’entrata in vigore della modifica normativa e ha deciso , annullando il provvedimento impugnato limitatamente agli effetti civili , con rinvio alla Corte di appello civile competente .
Osservazioni
L’ esame dei due provvedimenti riguarda anche l’esatta applicazione del principio tempus regit actum che riporta all’art.11 delle preleggi : ogni atto processuale – in assenza di una disciplina intertemporale speciale o transitoria , è regolato dalla legge in vigore al momento del suo compimento
L’accezione del principio esposto può essere assunto :
– in base ad una interpretazione di “carattere logico ” aderente alla regola dell’efficacia immediata di cui al citato art 11 delle disposizioni preliminari :
– in base a criterio “tecnico – pratico “, cui risulta incline l’interpretazione costituzionalmente orientata che non trascura le esigenze garantiste sottese alla materia delle impugnazioni e all’interesse perseguito poiché diversamente procedendo si creerebbero esiti abnormi per due soggetti in identica posizione processuale che potrebbe ricevere disparità di trattamento per due impugnazioni presentate in momenti diversi ; tanto in espressa contraddizione al principio secondo cui la successione di norme del tempo non può pregiudicare l’autonomia di azione ed il diritto di difesa della parte interessata
Nel merito : Cassazione penale , Sez IV , ord. 24.1.2023
Corte di Appello di Torino : due imputati vengono stati prosciolti da tutti i fatti contestati , erano state confermate le statuizioni civili , in relazione ad alcune fattispecie di reato per le quali era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione
Avverso tale sentenza la parte civile proponeva ricorso per Cassazione indicando vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di furto
L’ordinanza della Quarta sezione, ritenuto ammissibile il ricorso, passa all’esame dell’applicabilità dell’art. 573 c.1 -bis cpp ha considerato che le ragioni di applicazione sono di efficienza processuale , non diretta a comprimere o estendere le facoltà della parte interessata ; l’art. 573 c.1 bis cpp non incide sul potere di impugnare : l’impugnazione va proposta al giudice penale che valuta l’ammissibilità e in caso positivo rinvia per la prosecuzione al giudice civile competente
Per tali motivi il Collegio ha deciso di rimettere gli atti al Primo Presidente in vista della prosecuzione dinanzi ad una delle Sezioni civili della Cassazione
Cassazione penale , Sez.V , sent. 31.1.2023 n.3990
Per la contestazione di reati di diffamazione, in grado di appello, la Corte ha pronunciato sentenza di assoluzione
Nel caso in esame la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto fondato ed assorbente il motivo presentato dalla parte civile che si doleva della violazione di legge processuale poiché la Corte territoriale aveva celebrato l’udienza di discussione in presenza , omettendo l’avviso al difensore della parte civile che era doveroso ai sensi dell’allora vigente disciplina emergenziale
La Quinta sezione , a differenza della Quarta, ha ritenuto pienamente applicabile al caso de quo il principio affermato dalla sezioni Unite ( Lista) sostenendo che il giudice civile dovrebbe applicare le regole del codice di procedura civile , il che implicherebbe alcune criticità soprattutto in relazione al ricorso per cassazione , in quanto se la disciplina novellata fosse immediatamente applicabile, il ricorrente dovrebbe affrontare un giudizio regolato da norme processuali in parte diverse rispetto a quelle applicabili nel giudizio dinanzi al giudice inizialmente adito . In particolare la parte civile avrebbe interesse a sapere se la decisione risarcitoria sarà affrontata dal giudice civile ed adattare il ricorso alle eventuali norme differenti che potrebbero trovare applicazione
La Quinta sezione ritiene che l’atto cui riferirsi sia la pronuncia della sentenza da impugnare perché in quel momento si cristallizzano le regole applicabili al giudizio di impugnazione ; conseguentemente, esclusa la necessità di attuare il meccanismo di cui all’art. 573 c1 bis cpp , la Corte ha accolto il ricorso ed annullato la decisione limitatamente agli effetti civili, rinviando la decisione nel merito al giudice civile di appello competente per valore
Conclusioni
Quanto alla corretta applicazione dei principi che disciplinano la successione di leggi processuali nel tempo, nessuno dei due orientamenti contrapposti nega che l’introduzione della nuova disposizione debba essere regolata dal principio tempus regit actum ; tuttavia il contrasto riguarda l’individuazione dell’actum cui fare riferimento e, di conseguenza, i criteri da adottare per tale individuazione .
Necessita individuare l’atto o l’insieme di atti sui quali incide la nuova disciplina e verificare quale fosse la norma in vigore al momento del compimento di tali atti ; nelle indicate decisioni quanto cambia è la sede dove viene trattata la controversia risarcitoria ; ed in effetti la nuova previsione non incide né sul diritto della parte ad impugnare , né sulle modalità di presentazione dell’atto di impugnazione
La questione prospettata dal contrasto è articolata e in sede di conversione del decreto legge n.162 meglio sarebbe stato introdurre una disciplina ad hoc al riguardo .
Anche nel contesto della riforma dopo l’entrata in vigore il vaglio di ammissibilità svolto dal giudice penale svolge ruolo rilevante, per il rinvio in prosecuzione avanti al giudice civile; diventa preliminare il vaglio dell’assenza di impugnazione anche agli effetti penali , il giudice civile non potrebbe accertare incidentalmente il tema già definito della responsabilità penale , neppure in caso di appello proposto dalla sola parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato.
Secondo il legislatore delegato con il rinvio dell’appello o del ricorso al giudice civile l’oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe perché la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria dal illecito penale.