La riforma della procedura civile:  le modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 

La riforma del processo civile è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) ed è finalizzata principalmente alla riduzione dell’arretrato pendente innanzi ai Tribunali ordinari e alle Corti d’appello e ad assicurare una considerevole diminuzione dei tempi di giudizio.

Vediamo qui di seguito le modifiche entrate in vigore il 30 giugno 2023 con eccezione di alcune indicanti l’entrata in vigore.

Fase stragiudiziale

Mediazione

  • Estensione dell’area in cui il tentativo di mediazione è obbligatorio perché vale come condizione di procedibilità della domanda (art. 5 d.lgs. 28/2010): contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.
  • Atto di citazione (art. 163)
    • Introdotto nuovo nr. 3-bis). “indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;”
  • Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio (art. 5-ter d.lgs. 28/2010)
    • “…ad attivare un procedimento mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.
    • Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale…”

Negoziazione assistita (d. l. 132/2014, conv. in l. 162/2014)

  • Estensione anche a tutte controversie di lavoro (anche di licenziamento).
  • Possibilità di
    • riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione,
    • ricorrervi al fine di raggiungere una soluzione consensuale tra i genitori per la
      • disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio (minori e maggiorenni non econ. autosuff.),
      • determinazione degli alimenti.
ENTRATA IN VIGORE: in vigore dal 22 giugno 2022! 

  • Introduzione della possibilità di fare un’istruttoria stragiudiziale all’interno del procedimento di negoziazione assistita
    • acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi,
    • confessione stragiudiziale.

Competenza giudice di pace

  • Rideterminazione in aumento della competenza del giudice di pace (art. 7 cpc)
    • Beni mobili di valore non superiore: 5.000 – 15.000 Euro
    • Risarcimento danno circolazione veicoli: 20.000 – 30.000 Euro

Assegnazione trib. composizione

  • Riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale (art. 50-bis cpc)
    • No cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse …;
    • No cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
    • No per autorizzazioni al compimento di atti da parte di incapaci (-> giudice tutelare).

Processo di cognizione

Notificazioni

  • Art. 147 Tempo delle notificazioni – “2. Le notificazioni eseguite (via PEC) si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7 del mattino del giorno successivo.”

1° GRADO

Procedimento semplificato di cognizione (artt. 281-decies cpc ss.) che sostituisce il vecchio procedimento sommario di cognizione (abr. artt. 702-bis cpc)

  • Il campo di applicazione del rito è esteso
    • Obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del collegio, nei seguenti casi: fatti non controversi, domanda fondata su prova documentale, domanda di pronta soluzione, istruzione non complessa.
  • Facoltativo
    • Cause del trib. composizione monocratica
  • Notificato al convenuto dall’attore
  • Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini (dilatori) liberi non minori di 40 gg se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 60 gg se si trova all’estero.”
  • Decisione con sentenza (non più ordinanza provvisoriamente esecutiva).
  • Impugnabile nei modi ordinari (non più prevista apposita forma di appello ex art. 702-quater c.p.c.).

Rito ordinario

FASE INTRODUTTIVA

Estensione termini

  • Per fissazione udienza prima comparizione (art. 163-bis cpc)
    • Min. 120 gg (ITA) non più 90 gg
    • Min 150 gg. (ESTERO) rimane uguale
    • Abrogato co. 2 che dava al giudice la possibilità di abbreviare termini per cause di pronta spedizione.
  • Per costituzione tempestiva convenuto (art. 166 cpc)
    • Almeno entro 70 gg prima dell’udienza di comparizione (non più 20 gg)!
    • Attenzione: deve essere oggetto di avvertimento contenuto nell’atto di citazione!
    • Per consentire lo svolgimento della trattazione scritta prima dell’udienza di prima comparizione per ivi consentire la piena definizione del thema decidendum e probandum.

Costituzione tardiva (art. 171)

  • “2. Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’articolo 167.
  • 3. La parte che non si costituisce entro il termine di cui all’articolo 166 (70 gg prima dell’udienza di 1° comparizione – non più 20 gg) è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore (= verifica preliminare), salva la disposizione dell’articolo 291.”

Verifiche preliminari (art. 171-bis cpc)

  • Scaduto il termine per cost. convenuto (70 gg prima dell’udienza di comparizione) il giudice…
    • Verifica regolarità contraddittorio e pronuncia i provv. conseguenti)
    • Indicazione questioni rilevabili d’ufficio
    • Indicazione condizioni di procedibilità
      • (In passato: indicate e trattate appena nella prima udienza)
    • Evtl. passaggio a rito semplificato
      • Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all’art. 171-ter cpc (v. sotto).

Memorie integrative (art. 171-ter cpc): termini a pena di decadenza

  1. Almeno 40 gg prima dell’udienza
    • Proporre domande ed eccezioni consequenziali a domanda riconvenzionale o eccezioni del convenuto o del terzo
    • Precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte
    • Chiedere autorizzazione a giudice per chiamata in causa di terzo consequenziale:
      • (In passato: nella prima udienza)
  2. Almeno 20 gg prima dell’udienza
    • Replica a domande ed eccezioni nuove o modificate
    • Eccezioni consequenziali alle nuove domande
    • Indicare mezzi di prova e produzioni documentali
      • (In passato: nella 2° memoria dell’appendice di trattazione scritta post-udienza)
  3. Almeno 10 gg prima dell’udienza
    • Replica a nuove eccezioni
    • Prova contraria (In passato: nella 3° memoria dell’appendice di trattazione scritta post- udienza)

Udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa (art. 183 cpc)

  • “…le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116, co. 2.”
  • La causa dovrà arrivare alla prima udienza già definita nelle domande, eccezioni e prove, in modo da consentire al giudice di avere già chiaro il thema probandum e decidendum.
  • Obbligo di definire il calendario del processo nella prima udienza

Proposta di conciliazione del giudice (art. 185-bis)

  • può essere proposta dal giudice fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione”
  • (non più solo “sino a quando è esaurita l’istruzione”)

Udienza per l’assunzione mezzi di prova

  • È fissata entro 90 gg dalla prima udienza.

Soppressione di alcune udienze

  • Udienza per il giuramento del ctu (art. 193 cpc)

“2. In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del ctu il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma.”

  • Udienza di precisazione delle conclusioni
    • è sostituita dallo scambio di note scritte (art. 189 cpc)

“Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell’art. 187 o dell’art. 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seg. termini perentori:

  1. un termine non superiore a 60 gg prima dell’udienza (di rimessione della causa al collegio) per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171 ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell’articolo 187, secondo e terzo comma.un termine non superiore a 30 gg prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;un termine non superiore a 15 gg prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.”
  • (Di conseguenza = abrogazione dell’art. 190 c.p.c. che prevedeva deposito di comparse concl. e memorie di repl. entro termini diversi decorrenti dall’udienza di prec. delle conclusioni.)

  • Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza (art. 127-ter)
    • “L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pm e dagli ausiliari del giudice.”
  • Ciascuna parte costituita può fare opposizione entro 5 gg dalla comunicazione.
  • Termine perentorio non inferiore a 15 gg fissato dal giudice per deposito note.
    • “Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fannomrichiesta tutte le parti costituite.”

      ENTRATA IN VIGORE: 1° gennaio 2023 per Tribunale, Corte d’appello, Cassazione, Giudice di Pace e TSAP!

  • Udienza mediante collegamenti audiovisivi (art. 127-bis)
    • A distanza
    • Anche udienza pubblica
    • “Quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pm e dagli ausiliari del giudice.”
    • Ciascuna parte costituita può chiedere che si svolga in presenza.”
    • Possibile disporre in presenza per chi ne fa richiesta e a distanza per gli altri.

ENTRATA IN VIGORE: 1° gennaio 2023 per Tribunale, Corte d’appello, Cassazione, Giudice di Pace e TSAP!


Intervento del terzo

  • Modalità (art. 267 cpc)
    • Terzo interveniente non può costituirsi direttamente in udienza
    • Solo con deposito comparsa
  • Termine (art. 268 cpc)
    • Solo “sino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione”
    • …essendo ormai la precisazione delle conclusioni collocata in un mero scambio tra le parti (in passato: sino all’udienza di precisazione delle conclusioni)

Chiamata in causa del terzo conseguenziale (art. 269 cpc)

  • “Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare in causa un terzo, l’attore deve, a pena di decadenza, chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all’art. 171-ter, co. 1, n. 1.”.
  • Non più nella prima udienza, ma in memoria depositata entro 40 gg prima dell’udienza di prima comparizione e trattazione.

Fase decisoria

Ordinanze semplificate provvisorie di accoglimento o di rigetto della domanda (art. 183-ter cpc)

  • Su istanza di parte.
  • Diritti disponibili.
  • Solo in 1° grado.
  • Accoglimento

o   Fatti costitutivi provati

  • Difese manifestamente infondate
  • Rigetto
    • Domanda manifestamente infondata
    • Omissione o assoluta incertezza circa la determinazione della cosa oggetto della domanda

o   Persistente mancanza dell’esposizione chiara e specifica dei fatti ed elementi di diritto

  • Reclamo ai sensi di art. 669-terdecies (reclamo contro i provvedimenti cautelari)
  • No efficacia di giudicato…
  • …ma se non reclamate o se reclamo respinto definiscono giudizio senza possibilità di ulteriore impugnazione!

Responsabilità aggravata (art. 96 cpc)

  • “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.”

Appello

Modifica disciplina provvisoria esecutorietà della sentenza di 1° grado (art. 283 cpc)

•        “Se l’impugnazione appare manifestamente fondata”
  • …L’istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di
  • appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.”
  • ENTRATA IN VIGORE: Impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate success. al 30 giugno 2023!

ENTRATA IN VIGORE: Impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate success. al 30 giugno 2023!


Ricorso per cassazione

Rinvio pregiudiziale alla Cassazione (art. 363-bis cpc)

ENTRATA IN VIGORE: procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023!


Riforma del cd. “filtro”

  • Maggiore celerità nella definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (art. 380-bis cpc)

ENTRATA IN VIGORE: giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023!


Revocazione per contrarietà alla CEDU

ENTRATA IN VIGORE: giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023!


Controversie di licenziamento

  • Abrogazione del rito Fornero attualmente vigente e si applicherà il rito ordinario modificato dalla riforma Cartabia.
  • I commi da 47 a 69 dell’art. 1 della Legge Fornero saranno abrogati a partire dal 1° luglio 2023.
  • Unificazione del rito per l’impugnazione dei licenziamenti: In questo modo, l’unica disciplina che regola il ricorso al licenziamento illegittimo resta quella del rito ordinario del lavoro previsto dagli artt. 409 e ss. cpc. Quindi le controversie saranno trattate in maniera uniforme senza fare distinzioni sulla base della data di inizio del rapporto.

Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Titolo IV-bis – Artt. 473-bis

•       Procedimento unitario

  • Istituzione del tribunale in materia di persone, minorenni e famiglie
    • Funzioni e attribuzioni
  • 1° e 2° grado capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori;
  • 1° grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;
  • giudice tutelare;
  • altre funzioni ad esso deferite.
    • Non cittadinanza, l’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

ENTRATA IN VIGORE: Decorsi due anni dalla data della pubblicazione del D.lgs in G.U.: le novità si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data! Pubblicatoil17.10.2022


Volontaria giurisdizione

  • Possibilità di delegare determinate funzioni del giudice direttamente ai notai (art. 21 d.lgs n. 149/2022)
    • “1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.”

Processo di esecuzione

Titolo esecutivo

  • Abrogazione disposizioni cpc e altre leggi riferite alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva dei titoli
    • I titoli per l’esecuzione forzata possono essere prodotti in copia, con una mera attestazione di conformità della copia al titolo originale.

Pignoramento

  • Sospensione dei termini di efficacia dell’atto di precetto per consentire al creditore esecutante di predisporre un’istanza al presidente del Tribunale per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (artt. 492 e 492-bis cpc)
    • “dalla proposizione dell’istanza … il termine … è sospeso fino
  • alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti,
  • al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza,
  • alla comunicazione del processo verbale.” (nel quale l’u.g. indica le banche dati consultate e le risultanze)

Espropriazione immobiliare

  • Riduzione del termine per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale (art. 567)
    • Entro max. 45 gg dal pignoramento
  • (In passato: 60 gg dal deposito del ricorso).
    • Il termine sarà prorogabile di altri 45 gg su richiesta dei creditori o dell’esecutato.

  • Vendita diretta (art. 568-bis e art. 569-bis cpc) nuovo istituto
    • Il debitore può essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione.
    • Prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima dell’esperto ex art. 173-bis disp. att. cpc
    • “A pena di inammissibilità unitamente all’istanza … deve essere depositata in cancelleria, l’offerta di acquisto, nonché una cauzione non inferiore a 1/10 del prezzo offerto.”
    • L’istanza e l’offerta sono notificate a cura dell’offerente o del debitore almeno 5 gg prima dell’udienza ex art. 569 cpc al creditore procedente, ai creditori di cui all’articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito dell’offerta medesima.
    • L’offerta è irrevocabile, salvo che siano decorsi 120 gg dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell’articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta.
    • A pena di inammissibilità, l’istanza di cui al primo comma non può essere formulata più di una volta.”

•       Modalità vendita diretta

  • “Nel caso di deposito dell’istanza ai sensi dell’art. 568-bis … se il prezzo base determinato ai sensi dell’articolo 568 (valore di mercato) non è maggiore del prezzo offerto, valutata l’ammissibilità della medesima, provvede ai sensi del 4° e 5° comma.”
  • Se il prezzo dell’offerta non soddisfa tali criteri
  • Possibile integrare, adeguando al prezzo base, l’offerta e la cauzione entro un termine di 10 gg.
  • Se integrati entro tale termine, entro 5 gg ss. il giudice valuta l’ammissibilità.
  • In caso di assenza opposizione creditori
  • Opposizione da proporsi entro l’udienza di cui all’art. 569 cpc (udienza per l’audizione delle parti).
  • Il giudice, se dichiara ammissibile l’offerta, aggiudica l’immobile all’offerente.
  • In caso di opposizione il giudice…
  • Fissa un termine fino a 45 gg per effettuare pubblicità dell’offerta pervenuta e della vendita.
  • Fissa il termine di 90 gg per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto di valore non inferiore all’offerta già presentata (cauzione non inf. 1/10).
  • Fissa, entro 15 gg dalla scadenza del termine per le ulteriori offerte, un’udienza (convocando debitore, comproprietari, creditore procedente, creditori intervenuti e iscritti, offerenti) per la deliberazione sull’offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti.
  • Aggiudica al migliore offerente.
    • Se per qualche motivo l’immobile non viene aggiudicato il giudice dispone vendita con modalità ordinarie (art. 569, co. 3).

•       Custode

  • “…il giudice dell’esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro 15 gg dal deposito della documentazione ipotecaria e catastale, contestualmente alla nomina dell’esperto di cui all’articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell’elenco di cui all’articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.
    • Accelerazione rispetto al passato!

  • Accelerazione nella procedura di liberazione dell’immobile quando è occupato sine titulo o da soggetti diversi dal debitore (art. 560 cpc)
    • Il giudice ordina più rapidamente la liberazione dell’immobile pignorato non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, e precisamente al più tardi nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.
  • Se, invece, l’immobile è abitato dall’esecutato convivente col nucleo familiare, la liberazione è ordinata al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento.
    • È il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell’immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare senza le formalità previste dagli artt. 605 e ss. cpc.

  • Modifica disciplina della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato (art. 591-bis cpc)
    • La delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare avrà durata annuale, con possibilità di rinnovo dell’incarico.
  • In tale lasso di tempo, il professionista delegato dovrà svolgere almeno tre esperimenti di vendita, sotto la costante vigilanza del giudice dell’esecuzione, che potrà provvedere alla sua sostituzione in caso di inadempimento.

  • Reclamo al giudice contro il decreto di trasferimento della proprietà
    • Entro 20 gg dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza (art. 591-ter).

Obbligo deposito telematico

  • Obbligo di deposito in telematico di atti e documenti (art. 196-quater disp. att. c.p.c.)

“1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.

Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema.”

ENTRATA IN VIGORE: 1° gennaio 2023 per Tribunale, Corte d’appello, Cassazione, Giudice di Pace e TSAP!

Condividi l’articolo

Altri articoli