Con la recente sentenza n. 11808 del 12.4.2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità ed efficacia dell’invio di una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.).
Il caso esaminato dalla Corte riguardava l’invio a mezzo p.e.c. di una disdetta di un contratto di locazione che, secondo gli accordi presi tra le parti, avrebbe dovuto essere inviata a mezzo raccomandata A/R; la parte conduttrice tuttavia aveva effettuato l’invio a p.e.c.. E’ sorta quindi contestazione tra le parti in ordine alla validità ed efficacia dell’invio della comunicazione effettuato in tal modo dalla parte conduttrice.
Per dirimere la questione la Corte richiama il contenuto dell’art. 48, secondo comma, del D.Lgs. n. 82 del 2005 secondo cui la trasmissione del documento informatico per via telematica equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta; in conformità con i propri precedenti arresti (Cass. 26773/2016; Cass. 30532/2018) la Corte ha ribadito che la norma sopra citata ha equiparato la raccomandata postale alla trasmissione del documento via p.e.c. e dunque l’invio della comunicazione a mezzo p.e.c. è da ritenersi equipollente alla raccomandata A/R e produce i medesimi effetti, e ciò anche se le parti hanno pattuito la raccomandata A/R come mezzo per l’invio della comunicazione di recesso.