La Corte di Cassazione conferma la validità dei prestiti con ammortamento francese

La recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15340 del 29.05.2024 pone fine alla giurisprudenza contraddittoria sul tema dei prestiti con ammortamento alla francese e esclude la nullità dei relativi contratti di finanziamento.
I cosiddetti prestiti alla francese sono prestiti con rate costanti, in cui la quota degli interessi diminuisce progressivamente con il diminuire del capitale residuo, mentre quella del capitale aumenta. La Corte chiarisce che l’assenza di indicazioni sulle modalità di ammortamento, in particolare sul calcolo degli interessi, non comporta la nullità del contratto di finanziamento.
La base della suddetta sentenza delle Sezioni Unite è la domanda di una cliente della Banca Nazionale del Lavoro, che chiedeva la restituzione degli interessi asseritamente non dovuti, poiché il contratto non conteneva il riferimento esplicito al piano di ammortamento alla francese né l’indicazione dell’applicazione degli “interessi composti”. Erano invece indicati solo l’importo del prestito, la durata, il numero delle rate costanti da rimborsare con l’indicazione delle quote capitale e interessi, il TAN (tasso annuo nominale) e il TAEG (tasso annuo effettivo globale, superiore al TAN).
Secondo la Corte di Cassazione, l’istituto di credito aveva adempiuto ai suoi obblighi di informazione e trasparenza mettendo a disposizione del cliente il piano di ammortamento, che gli consentiva di verificare se l’offerta rispondesse alle sue esigenze e alle condizioni di mercato.
“In un prestito bancario a tasso fisso, la cui restituzione avviene a rate secondo un piano di ammortamento alla francese”, afferma la Corte Suprema nel suo principio di diritto, “la mancata indicazione del metodo di ammortamento e della capitalizzazione degli interessi dovuti secondo la formula degli interessi composti, a causa dell’indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto o della violazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti, non costituisce motivo di nullità parziale del contratto”.
Questo principio di diritto corrisponde, secondo le Sezioni Unite, anche alle disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, secondo cui gli istituti di credito sono tenuti a fornire ai clienti informazioni precontrattuali sotto forma di un riepilogo puntuale degli importi dovuti alle varie scadenze, tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile, dal quale risultino la periodicità e la composizione delle rate e che sia comprensibile a chiunque.
La validità del contratto è infatti garantita anche nel caso in cui l’ammortamento alla francese comporti un significativo aumento del costo totale del denaro preso a prestito a causa della capitalizzazione degli interessi secondo la formula degli interessi composti, cioè indirettamente un “prezzo” più alto, chiarendo nella decisione che la differenza tra i due modelli di ammortamento (francese e italiano) non risiede nel fatto che il tasso effettivo dell’ammortamento alla francese sia complessivamente superiore al tasso nominale, “ma nel fatto che questo effetto è dovuto alla scelta concordata del momento e del modo di rimborso del capitale”.

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