Le Sezioni Unite della Cassazione si pronunciano sulla nozione di circolazione stradale su aree equiparate alle strade di uso pubblico, e, in particolare, sul quesito se la stessa comprenda e sia riferita alla circolazione su ogni spazio, e quindi anche su suolo privato (cortile, area accesso garage etc.) in cui veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Il caso di specie riguardava la questione della sussistenza della copertura assicurativa per la r.c.a. D.Lgs. n. 209/2005 per un sinistro avvenuto nell’area recintata cortilizia di un’abitazione, nel passaggio del mezzo tra il giardino e la rampa di accesso all’autorimessa.
Il quesito posto all’attenzione delle Sezioni Unite, con evidenti conseguenze in termini di obblighi risarcitori dell’assicurazione, ha trovato risposta positiva nella sentenza resa dalle stesse in data 30.07.2021 (Cass. S.U. n. 21983/21), la quale, con interpretazione estensiva e conforme al diritto dell’Unione Europea, afferma il principio in forza del quale la nozione di circolazione stradale, alla quale sono collegati gli obblighi assicurativi, deve essere riferita anche alle aree private dove sia consentita la circolazione, purché l’uso del veicolo sia avvenuto conformemente alla sua destinazione, cioè come mezzo di trasporto, secondo le sue caratteristiche e funzioni abituali, con esclusione delle ipotesi di utilizzo anomalo del veicolo (come ad es. nel caso di uso del veicolo per investire persone).