Corte di Cassazione, ordinanza dd. 26.09.2024
Il caso: una multa per sorpasso non completato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito un principio importante in materia di violazioni del codice della strada, chiarendo quando un tentativo di sorpasso possa effettivamente configurare un’infrazione. La vicenda riguarda un automobilista, multato per aver iniziato una manovra di sorpasso in prossimità di un’intersezione stradale, senza però completarla.
Il verbale contestava la violazione dell’art. 148, comma 12, del Codice della Strada, che vieta il sorpasso in prossimità di intersezioni non regolate da semafori o agenti del traffico. La sanzione prevedeva il ritiro della patente e la perdita di venti punti.
Dopo il rigetto del suo ricorso da parte del Giudice di Pace di Bressanone e, in grado di appello, del Tribunale di Bolzano, l’automobilista ha portato la questione in Cassazione, sostenendo che non si potesse applicare la norma se il sorpasso non era stato completato.
La decisione della Cassazione: il sorpasso va completato
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che non si può applicare la sanzione prevista dall’art. 148, comma 12, del Codice della Strada se il conducente non completa la manovra di sorpasso. Secondo i giudici, la norma disciplina un illecito “di pericolo astratto”, volto a prevenire situazioni di rischio. Tuttavia, affinché la violazione sia configurabile, è necessario che il sorpasso venga effettivamente portato a termine.
Nel caso concreto, il Tribunale di Bolzano aveva riconosciuto che il conducente si era spostato sulla corsia di sinistra, ma poi era rientrato nella propria corsia senza oltrepassare il veicolo che lo precedeva. Questo, secondo la Cassazione, non integra l’illecito contestato, poiché la definizione stessa di sorpasso richiede il superamento di un altro veicolo.
Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale di Bolzano e rinviato la causa a un nuovo giudice per riesaminare la questione alla luce del seguente principio giuridico: “non si configura la violazione di cui all’art. 148, comma 12, del codice della strada qualora il conducente del veicolo che, pur spostatosi inizialmente sull’opposta corsia di marcia, non completi la manovra di sorpasso di un altro veicolo in corrispondenza di una intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico, rientrando nella propria corsia di marcia”.