Con la pronuncia n. 8801/2023, depositata in data 28.3.2023, la Corte Suprema di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione della perdita del convivente more uxorio a seguito di un sinistro stradale, ribadendo come il convivente di fatto del defunto abbia diritto al risarcimento sia del danno morale, sia di quello patrimoniale.
Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte una signora aveva agito (unitamente ai due figli) contro la compagnia assicurativa del proprietario del veicolo che aveva causato il sinistro stradale in cui aveva perso la vita il proprio convivente more uxorio, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a titolo patrimoniale e non patrimoniale. Il danno patrimoniale era costituito dalla perdita delle sovvenzioni economiche che il deceduto, quale convivente di fatto, le avrebbe concesso dalla data del sinistro stradale fino al venir meno, con la morte naturale, della capacità di guadagno e di percepimento della pensione.
Secondo la Corte, al fine di valutare tali pretese risarcitorie, va accertata la configurabilità di una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale tra il convivente deceduto e la superstite alla stregua della nozione di convivenza di fatto prevista dalla c.d. Legge Cirinnà, vale a dire dalla legge n. 76/2016, che all’art. 1, comma 36, «definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” e che presuppone l’esistenza dell’elemento spirituale, il legame affettivo e di quello materiale o di stabilità, la reciproca assistenza morale e materiale, fondata in questo caso non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull’assunzione volontaria di un impegno reciproco”.
Una volta acclarata la configurabilità di una convivenza more uxorio, sulla base di elementi di fatto significativi e concordanti, il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale spetta anche al convivente del defunto e con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato.