La stampa della pagina web contenente i movimenti contabili del correntista, visualizzati a video per il tramite del servizio home banking, rappresenta una copia analogica di un documento informatico i cui contenuti si presumono conformi all’estratto conto bancario.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 2607 del 29.1.2024.
Secondo i giudici la stampa della pagina web può certamente essere ricompresa nella definizione di “documento informatico” da intendersi, in base alle definizione contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), quale documento contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
A detto documento informatico, sebbene privo di sottoscrizione, va attribuita l’efficacia probatoria di cui all’art. 2712 cod. civ., cioè di prova piena dei fatti e delle cose in esso rappresentate; salvo che non se ne disconosca la conformità ai fatti medesimi. Il contenuto della stampa della pagina web contenente le movimentazioni bancarie dunque si presume veritiero e sarà onere di chi contesta la conformità di tale stampa (cioè la banca) fornire elementi chiari, circostanziati ed espliciti riguardanti, specificamente, la differenza di contenuti rispetto ai documenti bancari conservate nell’archivio (cartaceo o digitale) dell’istituto di credito medesimo.