Il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto

di Andrea Gnecchi

Sono state aggiornate le Faq della procedura per il rimborso delle spese legali degli imputati assolti, consultabili sul sito internet del Ministero della giustizia all’indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_16_2.page?tab=f#

 La legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020) ha infatti istituito un Fondo per gli assolti con sentenza divenuta irrevocabile a far data dal 1° gennaio 2021 in poi, mentre con successivo decreto del 20 dicembre 2021 il Ministro della Giustizia, di concerto col Ministro dell’Economia, sono stati definiti i criteri e le modalità del rimborso.

Di seguito le principali novità:

  • per le sentenze diventate irrevocabili nel 2021, le domande potranno essere presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2022; con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nel corso dell’anno 2022 e degli anni a seguire, la domanda potrà essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione sia diventata irrevocabile;
  • divieto per la parte ammessa al gratuito patrocinio e per chi ha pagato in contanti di presentare l’istanza;
  • nessun rimborso se il legale è stato pagato dal coniuge.

Il Ministero ha poi precisato che possono accedere al rimborso i destinatari di una sentenza di assoluzione definitiva pronunciata “perché il fatto non sussiste“, “perché non ha commesso il fatto“, “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato“, escluso il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione. Non possono accedervi, invece, coloro che pur essendo stati assolti per alcuni capi di imputazione, siano stati però condannati per altri, per i quali sia stata emessa sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, abbiano beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite o abbiano diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipendono.

Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di 10.500 euro, ripartito in tre quote annuali, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

La domanda va presentata tramite la piattaforma telematica accessibile dal sito https://:lsg.giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due, unitamente all’indicazione della durata del processo e dell’importo di cui si chiede il rimborso, che dovrà essere stato versato al professionista tramite bonifico, a seguito di parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine.

Infine, il Ministero chiarisce che il Fondo eroga il rimborso entro il limite di 8 milioni annui, con precedenza:

  • alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza della Cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni;
  • alle istanze rese dal giudice di appello o comunque all’esito di un processo durato più di cinque e fino a otto anni;
  • alle istanze rese dal giudice di primo grado o comunque all’esito di un processo durato in tutto fino a cinque anni.

Nell’ambito di ciascun gruppo verrà data preferenza alle istanze presentate per processi più lunghi e, a parità di durata, a quelle degli imputati con reddito inferiore nell’anno precedente.

Condividi l’articolo

Altri articoli