Sono state aggiornate le Faq della procedura per il rimborso delle spese legali degli imputati assolti, consultabili sul sito internet del Ministero della giustizia all’indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_16_2.page?tab=f#
La legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020) ha infatti istituito un Fondo per gli assolti con sentenza divenuta irrevocabile a far data dal 1° gennaio 2021 in poi, mentre con successivo decreto del 20 dicembre 2021 il Ministro della Giustizia, di concerto col Ministro dell’Economia, sono stati definiti i criteri e le modalità del rimborso.
Di seguito le principali novità:
- per le sentenze diventate irrevocabili nel 2021, le domande potranno essere presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2022; con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nel corso dell’anno 2022 e degli anni a seguire, la domanda potrà essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione sia diventata irrevocabile;
- divieto per la parte ammessa al gratuito patrocinio e per chi ha pagato in contanti di presentare l’istanza;
- nessun rimborso se il legale è stato pagato dal coniuge.
Il Ministero ha poi precisato che possono accedere al rimborso i destinatari di una sentenza di assoluzione definitiva pronunciata “perché il fatto non sussiste“, “perché non ha commesso il fatto“, “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato“, escluso il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione. Non possono accedervi, invece, coloro che pur essendo stati assolti per alcuni capi di imputazione, siano stati però condannati per altri, per i quali sia stata emessa sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, abbiano beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite o abbiano diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipendono.
Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di 10.500 euro, ripartito in tre quote annuali, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
La domanda va presentata tramite la piattaforma telematica accessibile dal sito https://:lsg.giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due, unitamente all’indicazione della durata del processo e dell’importo di cui si chiede il rimborso, che dovrà essere stato versato al professionista tramite bonifico, a seguito di parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine.
Infine, il Ministero chiarisce che il Fondo eroga il rimborso entro il limite di 8 milioni annui, con precedenza:
- alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza della Cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni;
- alle istanze rese dal giudice di appello o comunque all’esito di un processo durato più di cinque e fino a otto anni;
- alle istanze rese dal giudice di primo grado o comunque all’esito di un processo durato in tutto fino a cinque anni.
Nell’ambito di ciascun gruppo verrà data preferenza alle istanze presentate per processi più lunghi e, a parità di durata, a quelle degli imputati con reddito inferiore nell’anno precedente.