Fino ad ora la Corte di Cassazione Cassazione è stata costante nel ritenere che la violazione del diritto al contraddittorio sia rinvenibile solo nel caso dell’omesso esame di consulenti di parte “attivi”, che abbiano cioè fornito un concreto contributo alla svolgimento delle operazioni peritali in ambiente extraprocessuale: si è infatti affermato che il giudice, dopo l’esame del perito, è tenuto ad integrare il contraddittorio con l’esame del consulente tecnico dell’imputato, qualora questi abbia assunto iniziative di sollecitazione e di contestazione rispetto all’attività peritale ed ai relativi esiti.
Con sentenza n. 19134 del 17-03-2022 la II Sezione Penale della Corte intende mutare orientamento, anche in aderenza alla giurisprudenza della Corte Europea, relativamente alla possibilità di esaminare il tecnico di parte anche nei casi in cui questo non abbia tenuto un atteggiamento reattivo nel corso delle operazioni peritali.
Scrive la Corte che “la tutela del diritto al contraddittorio nella formazione della prova scientifica assuma una configurazione più complessa di quella del semplice diritto al controesame, che connota la prova dichiarativa e si invera nel costante confronto tra tecnico d’ufficio e consulenti di parte che deve essere tutelato dalla fase del conferimento dell’incarico, durate lo svolgimento delle operazioni peritali, fino alla esposizione in contraddittorio dibattimentale dei pareri. Di contro, non si rinviene alcuna ragione, invero, che legittimi il condizionamento dell’audizione del tecnico di parte – ove richiesta – ad una partecipazione “reattiva” e non acquiescente alle operazioni extradibattimentali: non è insolito infatti che i tecnici che rappresentano gli interessi delle parti condividano il metodo proposto dal perito e, dunque, non si oppongano all’uso dello stesso, pur avendo opinioni diverse quanto alle valutazioni finali, espresse nella relazione.”
In definitiva la Corte riconosce che, la richiesta della parte di audizione del proprio tecnico, costituisca un vero e proprio diritto di partecipazione alla formazione della prova scientifica che, se negato, si risolve in una violazione del diritto di difesa.
Affinché la tutela di tale diritto sia effettiva, sostiene la Corte, i tecnici di parte devono (a) avere la possibilità di presenziare al conferimento dell’incarico ed alla formulazione del quesito, (b) essere posti nelle condizioni partecipare alle operazioni tecniche, (c) se la parte lo chiede, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell’incidente probatorio peritale), nulla rilevando che la loro partecipazione alle operazioni peritali non sia stata ” reattiva”, ovvero caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche nei confronti del metodo proposto ed utilizzato.
Conseguentemente, se la parte lo richiede, ha diritto all’esame del proprio consulente in modo incondizionato e a prescindere dalla reattività del medesimo nelle fasi antecedenti l’esame del perito del giudice; ciò anche qualora la richiesta venga avanzata nel corso dell’incidente probatorio.