La sentenza della Corte di Cassazione sull’abuso delle clausole contrattuali: equilibrio tra tutela del consumatore e libertà economica

Recente e di importantissimo risvolto pratico la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023 che dà seguito, all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale, alle varie sentenze della CGUE in materia di 93/13/CEE e tutela dei diritti del consumatore.

Con la sentenza in oggetto, infatti, la Suprema Corte ha sancito dei principi cardine in ordine al necessario e doveroso controllo delle clausole contrattuali nei contratti con il consumatore, da parte del Giudice dell’ingiunzione, oltre che del Giudice esecutivo.

Il giudice del monitorio dovrà infatti:

a) svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;

b) a tal fine procedere in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione;

c) all’esito del controllo, rilevata l’abusività di una clausola, rigettare o accogliere solo parzialmente il ricorso; in caso di controllo con esito negativo, emettere il decreto ingiuntivo motivato che dovrà contenere l’avvertimento di cui all’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Il giudice dell’esecuzione dovrà invece:

esercitare il suo controllo solo in presenza di un decreto ingiuntivo immotivato ai sensi dei succitati criteri e sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito.

In caso di esito positivo del controllo effettuato, eventualmente anche dietro una sommaria istruttoria funzionale, il G.E. informerà le parti ed avviserà il debitore esecutato che può proporre opposizione entro 40 giorni ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo. L’eventuale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., andrà riqualificata in termini di opposizione tardiva.

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha sottolineato di aver contemperato nel modo più opportuno e in ossequio ai principi comunitari, il principio di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale da un lato, con il principio della libertà di iniziativa economica dall’altro.

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