Con una recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo cui è ipotizzabile una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. del creditore per un diritto reale di garanzia iscritto a carico di beni del debitore senza alcun limite di continenza e proporzionalità.
Il provvedimento in esame è peraltro in contrasto con alcune decisioni più datate, nelle quali la Corte Suprema ha sempre escluso una responsabilità del creditore, anche alla luce del rimedio speciale della riduzione delle ipoteche previsto a favore del debitore.
Il principio di universalità della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) va esaminato alla stregua dei principi di proporzionalità ed adeguatezza in relazione all’interesse specifico di garanzia. Il patrimonio deve garantire il soddisfacimento – anche coattivo – dei debiti del titolare, nei limiti però del valore del credito.
La previsione del diritto del debitore di fare ricorso – in presenza dei presupposti di legge ( artt. 2874, 2875 c.c. ) – allo specifico rimedio della riduzione dell’ipoteca non vale a deporre, oltre che per la liceità di un uso abusivo del processo ( art. 96 c.p.c.) in violazione dell’interesse sostanziale che fonda la potestas agendi, a legittimare una condotta imprudente o negligente o contraria a buona fede o correttezza o abusiva del creditore, già anteriormente al processo, sul piano dei sostanziali rapporti tra le parti, per cui non è a priori esclusa la possibilità per il debitore di fare ricorso alla richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c.
Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39441.