Consulta: aiuto al suicidio non sempre punibile

[vc_row css=”.vc_custom_1569880866087{padding-right: 7% !important;padding-left: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]In attesa di un intervento del legislatore, Marco Cappato, che aiutò dj Fabo nel suicidio assistito, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente».

Secondo la Corte Costituzionale, «non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale».

Chi «agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli» non è punibile.

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