Cass. Civile, Sezioni Unite, 08.03.2022 n. 7514
Con detta sentenza, la Corte di Cassazione ha risolto il contrasto giurisprudenziale che si era creato in tema di legittimazione passiva nei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali portanti crediti di natura previdenziale, laddove si tratti di azioni finalizzate alla contestazione del merito della pretesa, anche deducendo un vizio di notificazione del titolo stesso.
Mentre con riferimento ai crediti tributari trova applicazione il chiaro disposto dell’art. 39 D.lgs. 112/1999 secondo il quale l’agente della riscossione, nelle liti promosse dal contribuente che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente impositore, se non vuole rispondere dell’esito del giudizio e, pertanto, colui che intenda contestare il credito tributario può citare indifferentemente l’ente impositore o il concessionario, in materia previdenziale non vi era chiarezza sul punto. Ora, con la richiamata decisione, la Suprema Corte ha stabilito che la nelle opposizioni alle cartelle o avvisi di addebito portanti crediti di natura previdenziale concernenti l’accertamento negativo del debito, la legittimazione passiva spetti esclusivamente all’ente impositore, stante l’interpretazione corretta dell’art. 24 D.lgs. 46/1999.
Con la conseguenza che nel caso in cui il contribuente abbia invece citato in giudizio il solo agente della riscossione, nessuna integrazione del contraddittorio può essere disposta dal Giudice ai sensi dell’art. 102 e/o 107 c.p.c. e la domanda verrà respinta per difetto di una condizione dell’azione.