Con la sentenza 3951/2021 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla modificazione dell’imputazione da parte del giudice in caso di processo celebrato nelle forme del giudizio abbreviato.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui il processo si sia svolto secondo le modalità di cui agli artt. 438 e ss. c.p.p. (giudizio abbreviato), è possibile la modificazione della imputazione da parte del giudice (id est riqualificazione giuridica del fatto), solamente per i fatti che siano emersi o a seguito dell’espletamento della integrazione probatoria alla cui effettuazione era condizionatamente subordinata la richiesta di accedere al rito speciale, ovvero a seguito della integrazione istruttoria disposta ex officio ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p., nei limiti, comunque, fissati dall’art. 423 c.p.p. (Cass. pen., sez. unite, n. 5788/2020).
Laddove, invece, la riqualificazione giuridica del fatto sia intervenuta in esito a giudizio abbreviato “secco”, essa si pone in contrasto, sia sotto il profilo dell’art. 111 Cost., sia sotto quello dell’art. 6 della Convenzione EDU, con la pienezza dell’esercizio del diritto di difesa e del diritto al reale contraddittorio fra le parti, ogni qual volta essa non sia stata in concreto prevedibile da parte dell’imputato (Cass. pen., n. 38821/2019).
Per tali ragioni, dunque, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, affermando il seguente principio: “laddove la modificazione dell’imputazione consegua ad un giudizio abbreviato non condizionato ad alcuna acquisizione probatoria, l’imputato si trova, al momento della pronunzia della sentenza a suo carico, di fronte ad un ingiustificato fatto nuovo, in altre parole ad una “sorpresa” processuale, il cui effetto è quello di modificare, in assenza di elementi sopravvenuti acquisiti nel contraddittorio fra le parti, i termini fattuali sulla presupposizione base dei quali l’imputato si era risolto alla manifestazione di volontà, costituente un vero e proprio “negozio giuridico processuale”, volta a richiedere la definizione del processo nelle forme del rito abbreviato”.