Con la pronuncia n. 37717/2021, depositata in data 19.10.2021, la Corte Suprema di Cassazione è tornata ad occuparsi di reati (colposi) stradali e di come si valuti la sussistenza della colpa in capo all’automobilista coinvolto in un sinistro stradale, ribadendo come anche in relazione a detti reati trovi applicazione il principio dell’affidamento.
Il principio dell’affidamento impone di valutare, ai fini dell’affermazione dell’elemento soggettivo della colpa, “se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari (Sez. 4, Sentenza n. 46741 del 08/10/2009 […] Inoltre, considerato che le regole di cautela che nel caso di specie si assumono violate si presentano come regole “elastiche”, che indicano, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello (Sez. 4, n. 37606 del 06/07/2007 …)”.
Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, il conducente di un’autovettura, giunto all’altezza di un incrocio, aveva svoltato a bassa velocità a sinistra allorquando era sopraggiunto nella corsia opposta un ciclista, il quale, superato il semaforo posizionato in corrispondenza dell’incrocio, aveva trovato la propria corsia di marcia impegnata dalla vettura ed era così andato ad impattare contro la medesima, cadendo in terra e riportando lesioni. Tuttavia l’automobilista aveva eseguito la manovra di svolta e impegnato l’opposta corsia di marcia senza avvedersi del sopraggiungere del velocipede solo perché la visuale sulla destra della vettura era impegnata da un autotreno di grosse dimensioni, alla destra del quale vi era lo spazio in cui era posizionata la bicicletta del danneggiato, che aveva a sua volta superato a velocità sostenuta l’autotreno e quindi urtato la vettura.
Stando così le cose, la Corte ha ritenuto che si ponesse il problema della concreta prevedibilità ed evitabilità nelle condizioni date, da parte del conducente dell’autovettura, dello sviluppo antigiuridico della condotta del ciclista, anche perché la valutazione in concreto della prevedibilità non può prescindere dal fatto che la vittima non fosse visibile mentre, affrontando un incrocio, aveva effettuato la manovra di sorpasso a velocità sostenuta e tale da rendere meno prevedibile, per gli altri utenti della strada, l’avvicinamento al crocevia; inoltre, non è dato sapere quale condotta l’automobilista avrebbe dovuto tenere per evitare l’impatto tra la sua autovettura e la bicicletta.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna del conducente dell’auto.