La Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità dell’appaltatore ed in particolare di quei casi, affatto infrequenti, in cui il committente nel corso dei lavori impartisce all’appaltatore istruzioni o chiede di apportare modifiche esecutive al progetto.
Con la recente sentenza n. 17819 del 22.6.2021 la Suprema Corte ha riconfermato un principio ormai consolidato secondo il quale di fronte al comportamento ingerente del committente l’appaltatore ha comunque il dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli; egli infatti è sempre tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo.
Se quindi l’appaltatore ritiene che le istruzioni o le modifiche al progetto suggerite (imposte) dal committente siano contrarie ai criteri costruttivi ed errate sotto un profilo tecnico deve immediatamente segnalarlo al committente e solo di fronte all’insistenza di quest’ultimo può procedere all’esecuzione delle varianti richieste. E’ bene però in tal caso precostituirsi la prova – utilissima in un eventuale giudizio di responsabilità – che nonostante le segnalazioni e le criticità delle istruzioni impartite, il committente ha comunque insistito per la loro esecuzione. Se infatti da un lato l’appaltatore, anche al fine di salvaguardare il rapporto di fiducia con il committente, non può nella sostanza rifiutarsi di porre in essere quanto richiesto dal committente, dall’altro deve però mettersi nelle condizioni di dimostrare, in un eventuale controversia giudiziale, di aver agito come nudus minister su insistenza del committente; deve in particolare fornire la prova di aver preventivamente assolto l’obbligo di verifica delle modifiche o istruzioni provenienti dal committente e di segnalazione allo stesso dell’erroneità della richiesta. Sebbene tali dimostrazioni possano essere fornite anche a mezzo di testimoni, è più prudente comunque cristallizzare i vari passaggi su un supporto documentale, stimolando ad esempio uno scambio di corrispondenza con il committente dal quale far emergere, per l’appunto, la volontà di quest’ultimo di voler superare tutte le osservazioni e indicazioni tecniche fornite dall’appaltatore e di imporre a quest’ultimo la sua volontà.
Solo con tale prova l’appaltatore potrà andare esente da responsabilità nel caso in cui l’opera presentasse imperfezioni o vizi dovute proprio alle istruzioni impartite dal committente; diversamente non potrà invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.