- Cosa si intende per interesse/i di uno o più amministratori?
Si ha interesse (attenzione: è sufficiente solo un interesse e non necessariamente un interesse in conflitto) quando un interesse secondario (finanziario o non finanziario) dell’amministratore interferisce/può interferire/appare che interferisca con un interesse primario della società verso cui ha doveri e responsabilità nell’ambito di qualsiasi fatto oggetto di una sua decisione esplicita/implicita. - Qual è la ragione sottesa alla rilevanza giuridica dell’interesse di un amministratore?
La trasparenza (o disclosure) delle operazioni compiute dagli amministratori nell’esecuzione del loro mandato. - Ci sono diverse tipologie di interesse?
Possiamo distinguerne tre tipi: 1. l’interesse reale (quando l’interesse secondario dell’amministratore interferisce concretamente con l’interesse primario della società – es.: la società acquista un immobile di proprietà di un famigliare dell’amministratore); 2. l’interesse potenziale (quando l’interesse secondario dell’amministratore potrebbe a tendere interferire con l’interesse primario della società – es. l’amministratore fornisce consulenza ad altra società dello stesso segmento di mercato) e 3. l’interesse apparente (quando l’interesse secondario dell’amministratore appare interferire con l’interesse primario della società agli occhi di un esterno e quindi con rischio reputazionale marcato). - Come dovrebbe essere gestita l’esistenza di un interesse dell’amministratore?
L’amministratore deve comunicare l’interesse per conto proprio o di terzi (perfino nel caso in cui l’amministratore privilegi l’interesse della società a danno del proprio) agli altri amministratori e al collegio sindacale indicando per ogni determinata operazione societaria la natura, i termini, l’origine e la portata di tale interesse (se amministratore delegato dovrà astenersi dal compierla portandola all’attenzione del C.d.A. per la conseguente delibera); il C.d.A. poi dovrà deliberare motivando le ragioni e la convenienza dell’operazione. Attenzione quindi alle verbalizzazioni! - Riassumendo?
C’è un dovere di informazione preventiva (senza necessità di dimostrare/motivare se l’interesse è in conflitto o meno con quello della società), di astensione per l’amministratore delegato e di adeguata motivazione per il C.d.A.. - L’amministratore con interesse può votare?
Sì l’amministratore può votare e non ha alcun obbligo di astensione, né il presidente può escluderlo dal voto. - Con quali effetti concreti?
L’effetto del rispetto del dovere di informativa e di adeguata motivazione è l’assenza di responsabilità in capo all’amministratore e al C.d.A. per l’operazione compiuta anche se poi la stessa si riveli dannosa per la società. - E se non si rispettano gli obblighi di informazione preventiva e di adeguata motivazione?
La delibera adottata con il voto determinante dell’amministratore con interesse potrà essere impugnata dagli altri amministratori o dal collegio sindacale qualora possa recare danno (danno anche solo potenziale) alla società. - E se viene rispettato il solo obbligo di informazione?
La delibera potrà essere impugnata solo dall’amministratore dissenziente o assente. - Conseguenze per l’amministratore inadempiente (per aver commesso o omesso)?
Principalmente due:
1. potrà essere revocato indipendentemente dall’impugnativa della delibera o dal verificarsi di un -anche solo potenziale- danno;
2. Potrà essere chiamato a risarcire il danno subito dalla società – emergente o da lucro cessante che sia-. N.B.: sono fatti sempre salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
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