Capita spesso, nell’esercizio dell’attività di impresa, che un imprenditore abbia notizia dell’insolvenza di un cliente abituale; ciò nonostante decida di continuare le forniture di beni e servizi chiedendo però che i relativi pagamenti, fino ad allora previsti a determinate scadenze, avvengano in termini diversi, molto più brevi, derogando agli accordi o alle prassi in uso fino a quel momento; si pensi, ad esempio, al caso (piuttosto frequente) in cui il pagamento di forniture, normalmente previsto a “30-60-90 gg. D.F.F.M.“, ad un certo momento venga anticipato “alla consegna” per garantire l’effettivo incasso della somma.
Ebbene, tale meccanismo è molto rischioso perché ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a) della Legge Fallimentare i pagamenti ricevuti in termini diversi da quelli solitamente praticati nei rapporti tra le parti (c.d. “termini d’uso“) sono soggetti a revocatoria – se l’incasso avviene nei sei mesi antecedenti il fallimento – con conseguente restituzione delle somme ricevute in pagamento.
Per tentare di sottrarsi a tale meccanismo si è cercato di giustificare in vario modo l’abbreviazione dei termini di pagamento; una di queste “giustificazioni” è stata oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione con la recente pronuncia del 7.7.2021 n. 19373: il caso esaminato riguarda un imprenditore che, consapevole dello stato di insolvenza dell’altro contraente, aveva comunque effettuato una fornitura ma ne aveva chiesto il pagamento in tempi molto diversi da quelli abitualmente in uso; l’imprenditore, per sottrarsi all’azione revocatoria promossa dal curatore della società fallita, ha tentato di sostenere che la fornitura effettuata, essendo indispensabile per la preservazione del patrimonio aziendale nella prospettiva di una soluzione non concorsuale della crisi d’impresa (come peraltro aveva precisato lo stesso liquidatore), avrebbe dovuto essere esclusa da revocatoria, sebbene il pagamento fosse avvenuto in tempi diversi da quelli in uso tra le parti in precedenza.
La Corte di Cassazione non ha condiviso tale assunto e, dopo aver chiarito che revocatoria si applica ai pagamenti e non alle forniture, ha confermato il principio di diritto (già enunciato in precedenza) secondo cui, in ambito fallimentare, i pagamenti al di fuori dei “termini d’uso” sono soggetti a revocatoria anche se riferiti a forniture indispensabili per la continuità aziendale.
Attenzione quindi: cambiare gli accordi o le prassi in uso, anticipando i pagamenti al di fuori dei “termini d’uso“, per tutelarsi in tutti quei casi in cui sia ha il sentore che l’altra parte possa diventare insolvente, può rappresentare un rischio che deve essere attentamente valutato; si potrebbe infatti dover essere costretti a restituire le somme percepite.