[vc_row css=”.vc_custom_1619423176967{padding: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]Con la Circolare del 24 Aprile 2021 il Gabinetto del Ministro dell’Interno interviene per esplicitare alcuni aspetti contenuti nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in tema di misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.
Le novità contenute nel decreto-legge che prevede le “riaperture”, fanno riferimento alla mobilità tra territori che con diversi scenario di rischio sanitario.
Nel provvedimento il Gabinetto del Ministro evidenzia che il decreto-legge “riaperture”, all’articolo 1, comma primo, proroga dal 1 maggio al 31 luglio la vigenza delle disposizioni di cui al Dpcm 2 Marzo 2021, confermandone l’efficacia nella parte in cui lo stesso decreto legge non reca una diversa ovvero contraria disposizione, compresa la permanenza del coprifuoco tra le 22:00 e le 05:00.
Dal 26 aprile 2021 cessa il meccanismo col quale era stata disposta anche per le zone gialle l’applicazione delle norme previste per le zone arancioni e sono ora consentiti quindi gli spostamenti tra regioni e province autonome che si collocano in zona bianca e gialla. È vietato invece lo spostamento di entrata in uscita dalle zone arancioni e rosse. Tali spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze di lavoro, stato di necessità, motivi di salute, rientro alla propria residenza domicilio o abilitazione e possesso della certificazione attestante lo stato di avvenuta vaccinazione o di guarigione oppure il test di negatività.
Rispetto agli spostamenti verso le abitazioni private abitate, tra il 26 aprile e il 15 giugno è possibile raggiungere una sola abitazione privata abitata una volta al giorno nell’orario tra le 5 e le ore 22.
I soggetti che possono recarsi presso abitazioni private, da due si eleva a quattro, oltre i minori di età superiore ai 14 anni sui quali si eserciti la potestà genitoriale oppure disabili o non autosufficienti conviventi.
Fino al 31 maggio 2021 per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il servizio al banco sarà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi. Alle 18:00 è fissato il limite orario entro il quale è consentito l’asporto ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3.
Gli spettacoli previsti all’interno di sale teatrali, da concerto, cinematografiche, live club e altri locali o spazi anche all’aperto, dovranno svolgersi con posti a sedere assegnati a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di un metro sia tra gli spettatori non abitualmente conviventi, sia tra gli operatori. Viene fissato un limite di partecipazione agli spettacoli in 1000 unità per le iniziative all’aperto e 500 spettatori per ogni singola sala nei luoghi chiusi. Viene confermata la sospensione delle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche, e locali assimilati.
Dal 26 aprile nelle regioni in zona gialla è consentito lo svolgimento all’aperto di ogni attività sportiva, anche di squadra e di contatto, nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Resta interdetto l’utilizzo degli spogliatoi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]