[vc_row css=”.vc_custom_1586345951917{padding: 7% !important;}”][vc_column][vc_column_text]Le restrizioni dovute alle misure di contenimento e prevenzione del Coronavirus mettono a dura prova lerelazioni personali e familiari e le persone più fragili, soprattutto in situazioni familiari già a rischio.
Le persone esposte al rischio di violenza e/o maltrattamenti in famiglia (minori, donne in primo luogo manon solo), potrebbero non trovare adeguata e giusta tutela anche in considerazione delle limitazioni allamobilità personale e alle difficoltà di comunicazione in modalità riservata verso l’esterno.
Altri disagi possonoconseguire all’incertezza circa i comportamenti da adottare da parte di genitori separati, i quali pretendonodi veder tutelati e di poter continuare ad esercitare i loro diritti anche nel corso dell’emergenza in atto.
Appare quindi importante segnalare che ai sensi dell`art. 2 co. 2 lett. g) del decreto legge 8 marzo 2020, n.11, l’attività giudiziaria non è sospesa nelle vertenze relative a minori, famiglia, alimenti e misure diprotezione nei casi di violenza, ed in genere in relazione a tali procedimenti viene ravvisata l’urgenza diprovvedere.
Si segnala altresì che ai sensi dell’art. 1 lett. a) del DPCM 22.03.2020 le attività professionali non sono sospesee che gli avvocati continuano ad esercitare la loro attività ed a prestare consulenza ed assistenza.
La maggiorparte degli studi legali si è adeguata all’attuale situazione emergenziale attivando modalità di smart working,[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]