La Corte di Cassazione (n. 16743/2024) si è pronunciata in materia di riscossione e, più precisamente, in ordine all’intimazione di pagamento.
Il giudice di legittimità ha avuto modo di fissare un duplice principio a proposito dell’impugnabilità dell’intimazione di pagamento e dell’eccezione di prescrizione dei crediti tributari.
Relativamente al primo aspetto, è stato stabilito che l’avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 2/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l’avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
In virtù di quanto sopra, la Corte in ordine al secondo punto ha ritenuto che il contribuente avrebbe dovuto fare valere l’eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle, allo stesso regolarmente notificate, avendo cura però di osservare che indipendentemente dall’impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell’ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione così poi chiosando……Ne consegue che il ricorrente non aveva l’onere d’impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR; l’eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata.
La Corte, quindi, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata (CTR Lazio n. 219/02/22) rinviando alla CdGT di II grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo scrutinio in ordine all’intervenuta prescrizione dei crediti.