Con il termine “spese straordinarie” si intende, nella prassi giurisprudenziale in materia di diritto di famiglia, quelle spese di mantenimento della prole, che – per la loro natura imprevista, eccezionale o occasionale, o per una loro particolare importanza economica – si distinguono da quelle di carattere quotidiano (es. spese per il vitto, vestiario ecc.).
Così si è espressa sul punto la Corte di Cassazione:
“In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti” (Cassazione civile sez. I, 08/06/2012, n.9372).
Tali spese, pertanto, non sono incluse nel contributo di mantenimento versato mensilmente dal genitore obbligato, ma devono essere rifuse all’altro genitore, secondo le quote stabilite dal Tribunale in sede di separazione o divorzio (solitamente, ma non necessariamente, la metà).
Costituiscono certamente delle spese straordinarie quelle per i c.d. viaggi-studio, che i figli – soprattutto quelli che frequentano le scuole medie superiori – possono avere l’occasione di trascorrere all’estero.
Molte scuole e associazioni private, come è noto, organizzano tali attività formative, finalizzate spesso al potenziamento di una lingua straniera, con soggiorni che possono durare settimane, mesi o persino un intero anno scolastico.
Gli studenti coinvolti in tali attività trascorrono tale lasso di tempo abitando presso una struttura o una famiglia ospitante, frequentando i corsi di studio in una scuola locale.
E’ pacifico che il costo di tale attività formativa costituisca una spesa straordinaria – nel senso e per i motivi sopra esposti, in particolar modo per l’eccezionalità e il costo significativo – e sul punto si registra un orientamento unanime della giurisprudenza (fra le molte pronunce in questo senso si vedano Tribunale Roma sez. I, 01/08/2019, n.15955, Tribunale Pistoia, 27/01/2022, n.80, Tribunale Savona sez. I, 13/10/2021, n.746).
Stabilito questo assunto sulla natura di tali spese, pare necessario evidenziare come considerarle spese straordinarie tout court, imponendo al genitore c.d. non collocatario (ovvero quello presso il quale i figli trascorrono una parte minoritaria del loro tempo) un pagamento pro quota, possa comportare una distorsione e uno sbilanciamento, che pare in contrasto con il principio di proporzionalità indicato nella sentenza della Corte di Cassazione sopra menzionata, con riferimento alle disposizioni in materia di mantenimento oggi previsto dall’art. 337-ter c.c. (che ha sostituito l’art. 155 c.c.).
Intatti, nell’ipotesi di viaggio-studio all’estero, per il tempo di permanenza del figlio fuori dalla casa familiare ove abitualmente vive con il genitore collocatario, quest’ultimo sarà sgravato da certe spese, in tutto (spese alimentari) o in parte (spese per la corrente elettrica, acqua corrente ecc.) che il figlio non consuma lì, bensì nel luogo ove è alloggiato.
Pertanto, se il genitore non collocatario da una parte è certamente obbligato a continuare a pagare il contributo di mantenimento, dall’altra, se provvedesse al pagamento della metà delle spese per il viaggio-studio – che coprono, oltre alle spese scolastiche, anche quelle di vitto e alloggio – finirebbe per pagare due volte la sua quota per tali ultime spese.
Come riequilibrare, quindi, tale sbilanciamento?
In mancanza di una norma di riferimento o di una prassi applicativa costante, la soluzione che pare essere più equa è quella di chiedere, prima dell’iscrizione a tale attività formativa, un preventivo che distingua, nel prezzo totale, quale importo vada a coprire le spese di vitto e alloggio e quale copra, invece, le spese scolastiche in senso stretto.
In questo modo, il genitore non collocatario dovrà provvedere al pagamento della sua quota solo per queste ultime spese, poichè quelle di vitto e alloggio vengono già pagate mediante il versamento del contributo di mantenimento ordinario.