In tema di liquidazione delle spese processuali, l’art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014 – inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 – prevede che il compenso professionale degli avvocati determinato in base ai parametri generali è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.
Con la recente pronuncia del 23.12.2022 n. 37692 la Corte di Cassazione ha richiamato l’attenzione sul fatto che il collegamento ipertestuale (ai documenti prodotti) inserito nell’atto deve avere un’effettiva utilità per il giudice. Nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice; più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato (quindi, nella fattispecie, un collegamento per ciascun verbale). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.
Occorrerà quindi fare attenzione ad utilizzare correttamente le tecniche informatiche all’interno di un atto: solo quelle che apportano un’utilità al giudice danno diritto alla maggiorazione prevista dalla norma.