Con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, le Sezioni Unite definiscono il contrasto emerso in giurisprudenza circa i rimedi esperibili nei confronti dei contratti di fideiussione, contenenti clausole stipulate sulla base di intese a monte ritenute nulle all’Autorità Garante, stabilendo che la nullità di tali intese travolge, non l’intero contratto, ma solo le clausole che riproducono quelle presenti nello schema unilaterale, ai sensi dell’art. 1419 CC, fatta salva la sussistenza di una diversa volontà delle parti. Nell’ottobre del 2002, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ebbe a predisporre uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie. Interpellata sul punto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il parere n. 14251, ebbe ad evidenziare come la disciplina della “fideiussione omnibus”, di cui allo schema predisposto dall’ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili – in linea generale – “di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito”, nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, “di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore”.
I rilievi critici dell’Autorità Garante riguardarono: a) la cd. “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto: “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; b) la cd. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 CC, ” in forza della quale: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 CC, che si intende derogato”; c) la cd. “clausola di sopravvivenza”, a termini della quale: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Circa i rimedi giuridici relativi a tali criticità, sono emerse, sia in dottrina che in giurisprudenza, tre tesi contrapposte: un primo orientamento ha sostenuto che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti. Un secondo orientamento ha sostenuto che le fideiussioni contenenti clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, devono ritenersi affette da nullità totale ai sensi dell’art. 1418 c.c., per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990. Un terzo orientamento, per contro, ha sostenuto che la nullità per contrarietà alla normativa antitrust dell’intesa a monte non va a travolgere l’intera fideiussione, ma solamente le singole clausole ritenute abusive.
Tra queste tre tesi è prevalsa quella della nullità parziale delle clausole. Secondo la SU citata quindi, le fideiussioni contenenti le clausole riproducenti lo schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, predisposto dall’ABI, restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d’Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità di quanto stabilito dall’art. 1419 CC. Resta ovviamente salva l’ipotesi di nullità dell’intera fideiussione, qualora le clausole affette da nullità risultino comunque essenziali per i contraenti, tali cioè che questi ultimi non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpito da nullità.